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Confartigianato Ascoli, la PEC diventa sempre più importante

di Redazione Picenotime

giovedì 26 settembre 2013

La Confartigianato Imprese di Ascoli Piceno e Fermo ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 0141955 del 29 Agosto 2013, ha espresso il proprio parere in merito alle conseguenze dovute alla mancata iscrizione dell’indirizzo PEC nel Registro delle Imprese.

In primo luogo, il Ministero ha confermato l’assenza di una sanzione pecuniaria diretta in caso di mancata iscrizione della PEC. Se da un lato l’impresa che non abbia comunicato la PEC al Registro Imprese non è sanzionabile economicamente, dall’altro ci sono “conseguenze” operative nel caso in cui un’azienda richieda al Registro Imprese l’iscrizione di un proprio atto o fatto.

Ad esempio procedere alla variazione della propria sede, senza aver comunicato (precedentemente o contestualmente) l’indirizzo PEC, comporterà la sospensione della domanda di variazione dell’impresa e successivamente, scaduti inutilmente i termini previsti per la sua integrazione, “si intende non presentata” (i termini differiscono a seconda della natura dell’impresa: 3 mesi per le società e 45 giorni per le imprese individuali). La sospensione e la successiva irricevibilità della domanda di variazione dell’impresa sono, infatti, le uniche sanzioni previste dalla legge per la mancata comunicazione della PEC.

In questo caso, infatti, l’impresa – a causa dell’assenza della PEC – non comunica in maniera regolare la variazione della propria posizione presso il Registro imprese (ad esempio il cambio della sede aziendale) e di conseguenza commette un secondo e distinto inadempimento (il primo consiste nella mancata iscrizione della PEC). In questo caso, tuttavia, non opera l’esenzione dalle sanzioni pecuniarie prevista dalla legge esclusivamente per la mancata comunicazione della PEC.

Tale secondo inadempimento, pertanto, è sottoposto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste, in via generale, dagli articoli 2630 e 2194 del Codice civile (rispettivamente per le società e per le ditte individuali) per le mancate comunicazioni al Registro. Trova, infine, applicazione la procedura d’ufficio prevista in caso di omesse comunicazioni al Registro (art. 2190 cc). Va comunque evidenziato che sono sempre di più le Amministrazioni locali che, adempiendo ai dettami di legge, utilizzano esclusivamente la PEC per comunicare con le imprese.

E’ utile ricordare tra l’altro che dal 2 settembre 2013 i sistemi informatici di Inail, Inps e Casse Edili non consentiranno più l’inoltro della richiesta di DURC se non sarà indicato l’indirizzo PEC nel modulo telematico di richiesta da parte dell’impresa, della stazione appaltante, dell’amministrazione procedente o della SOA. Pertanto i DURC richiesti a partire dal 2 settembre 2013 saranno recapitati esclusivamente presso l’indirizzo PEC comunicato dagli utenti.

Questo aspetto diventa quindi strategico ed è importante abituarsi a consultare con frequenza la propria mail. Si ricorda che è possibile attivare una casella PEC a un costo convenzionato attraverso la Confartigianato di Ascoli Piceno e Fermo, semplicemente chiamando il numero: 0736.336402, o nel sito web www.confartigianato.apfm.it.


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