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Dirty Soccer, primo grado: Teramo condannato alla Serie D!

di Redazione Picenotime

giovedì 20 agosto 2015

Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Sergio Artico ha ufficializzato questa mattina le sentenze relative ai procedimenti istruiti dalla Procura Federale sulla base delle attività istruttorie avviate dalle Procure della Repubblica di Catania e Catanzaro.

Il Catania viene posizionato all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B 2014/15 e dovrà ripartire dalla Lega Pro con una penalizzazione di 12 punti, oltre ad un’ammenda di 150.000 euro. Per il Presidente Antonino Pulvirenti, inibizione di 5 anni e ammenda di 300.000 euro, sanzionati tutti gli altri tesserati coinvolti Pablo Gustavo Cosentino (4 anni di inibizione e ammenda di 50.000 euro); Piero Di Luzio (inibizione di 5 anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di 150.000 euro).

Savona e Teramo vengono posizionate all’ultimo posto del proprio girone di Lega Pro e dovranno corrispondere inoltre ciascuna un’ammenda di 30.000 euro. Sanzionati anche numerosi tesserati: tra gli altri, per Luciano Campitelli (Presidente del Teramo) e Aldo Delle Piane (Presidente del Savona) inibizione di 4 anni ed ammenda di 100mila euro, stessa condanna per il direttore sportivo biancorosso Marcello Di Giuseppe.

Nei confronti delle altre società coinvolte, è stata disposta l’esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore per il Città di Brindisi; sono stati comminati 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 per la Vigor Lamezia, oltre ad un’ammenda di 25.000 euro; 3 punti di penalizzazione per il Barletta (1 per Savona – Teramo e 2 per ‘Dirty Soccer’), 2 punti per la Neapolis, la Sef Torres ed il San Severo, 1 punto per L’Aquila (con ammenda di 25.000 euro), Luparense San Paolo e Puteolana Internapoli. Per l’Akragas 2500 euro di ammenda, prosciolta la Paganese. Nei confronti dei tesserati coinvolti, sono state inflitte squalifiche ed inibizioni. 

Per l'Ascoli Picchio, in attesa dell'appello, l'approdo al campionato di Serie B 2015/2016 è ormai casa fatta. La dirigenza bianconera ha indetto una conferenza stampa per le ore 15 di questo pomeriggio nella sede di Corso Vittorio Emanuele proprio per commentare le sentenze del TFN sull'ormai acclarata combine per il match Savona-Teramo. La Virtus Entella invece prenderà il posto del Catania. I club colpiti dalle condanne avranno 48 ore di tempo raddoppiabili per fare ricorso e presentarsi al secondo grado di giudizio, molto probabilmente in programma per Lunedì 31 Agosto. 

Ecco uno stralcio della sentenza ufficiale del TFN relativo al coinvolgimento nella combine di Savona-Teramo di Luciano Campitelli: "La prova del coinvolgimento (che, da quanto risulta dagli atti processuali, è sembrato più determinato da un’opera di convincimento effettuata dal Di Giuseppe, che da una disponibilità propria del Campitelli a prendevi parte) del Presidente del Teramo Luciano Campitelli è data dalle dichiarazioni del Barghigiani, da un lato, e del Di Giuseppe, dall’altro. É il Barghigiani, difatti, che nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura Federale in data 17 giugno 2015, conferma che il Campitelli fosse stato presente ai due incontri tenutisi ad Albisola prima e dopo l’incontro, nei quali vennero perfezionati i termini dell’illecito. Ed è Di Giuseppe, nella conversazione telefonica avuta il 30 aprile 2015, alle ore 11.35, con il Di Nicola, a lasciare intendere che aveva avuto l’assenso ad andare avanti dal proprio Presidente (Di Giuseppe: “io adesso sono stato a Campitelli dai Ercole lunedì … eh … tutto a posto …”). In merito, poi, alla partecipazione del Campitelli all’incontro, tenutosi nella mattinata del 2 maggio 2015, ad Albisola, ulteriore conferma ne è venuta dalle prove testimoniali raccolte in corso di dibattimento, con i testi Fabio Mignini e Pasqualino Testa, dirigenti del Teramo Calcio. Entrambi i testimoni, difatti, pur nella parziale diversità di orari indicati, hanno confermato che, intorno alle ore 12.00 del 2 maggio 2015, il Campitelli si assentava, per andare a riposare nella propria stanza nell’albergo dove alloggiava, per poi ricomparire intorno alle ore 13.00, quando la squadra, unitamente allo staff tecnico ed ai dirigenti, si dirigeva verso lo stadio del Savona. Ora, mentre il dato che il Campitelli si sia isolato da tutti, facendo rientro nella propria stanza per un’ora o più (a seconda dell’indicazioni date dall’uno o dall’altro teste) è poco credibile, visto il momento di particolare concitazione che viveva, nelle ore prossime ad un incontro così decisivo, la squadra e tutta la rappresentanza del Teramo, le dichiarazioni confermano che il Campitelli si sia comunque assentato, proprio nell’intervallo temporale in cui si è tenuto l’incontro nella vicina Albisola, dall’albergo, rendendo logicamente certa la sua partecipazione a detto incontro. Ma quello che rende ancora più sicura la sua partecipazione all’illecito, è proprio la circostanza che il Campitelli abbia rincontrato, dopo la gara, e sempre ad Albisola, il Barghigiani, incontro a cui non avrebbe avuto motivo di partecipare, se non per ribadire i termini dell’accordo illecito, stante che il Barghigiani era stato da lui conosciuto sola la mattina dello stesso giorno e non vi era alcun motivo plausibile che, di ritorno verso Teramo, in cui l’intera squadra era attesa dalla cittadinanza in festa, si fermasse nuovamente per rincontrarlo. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento logico, e cioè che l’accordo prevedeva il pagamento di un ingente corrispettivo, che, presumibilmente poteva essere messo a disposizione solo dal socio di riferimento del Teramo, e non certo da altri soggetti. Senza tenere conto che, per la riscossione del proprio compenso, il Di Nicola (si veda la conversazione telefonica delll’11 maggio 2015, delle ore 17.24, tra il Di Nicola ed il Barghigiani) si recava proprio dal Campitelli". 

Ecco le motivazioni della condanna del Teramo:

SS TERAMO CALCIO Srl

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;

b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;

c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS:

Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). 

Clicca nei file pdf allegati sotto la foto per leggere le sentenze integrali del TFN

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sentenze primo grado tribunale federale nazionale

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