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Coronavirus: Maltignano, sindaco Falcioni firma ordinanza di chiusura luoghi pubblici

di Redazione Picenotime

giovedì 19 marzo 2020

Anche nel comune di Maltignano, a causa dell'emergenza del Coronavirus, il sindaco Armando Falcioni ha stabilito la chiusura di tutte le aree pubbliche comunali compreso il civico cimitero, parco giochi, campi sportivi comunali fino al 3 Aprile.

Di seguito l'ordinanza n.12 del 18/03/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura luoghi pubblici
IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si prevede che: “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Epidemiologica da COVID-19”;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Dato atto che nel dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute “.
Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile
contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
Visto il D.P.C.M. del 9 Marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, stabilendo che tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Maltignano e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall’articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.
Visto il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Ritenuto, quindi, di disporre, la chiusura al pubblico di tutte le aree pubbliche comunali, sino al giorno3 aprile incluso, garantendo esclusivamente per i servizi cimiteriali il ricevimento, tumulazione ed inumazione, nel rispetto di tutto quanto previsto dalla citata normativa statale.
Dato atto che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all’interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.
Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.
ORDINA
1. la chiusura al pubblico di tutte le aree pubbliche comunali compreso il civico cimitero, parco giochi, campi sportivi comunali e area sgambamento cani sino al giorno 3 aprile compreso, fatte salve le aperture per assicurare servizi cimiteriali di ricevimento, tumulazione ed inumazione, da effettuare nel rispetto scrupoloso di quanto previsto dalla citata normativa statale.
DISPONE
1. che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale, sul sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente eseguibile;
2. è trasmessa al Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.


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