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Savona-Teramo, rese note le motivazioni delle sentenze d'appello

di Redazione Picenotime

mercoledì 09 settembre 2015

Sono state rese note ieri, dalla Corte Federale d’Appello, le motivazioni relative al procedimento su Savona-Teramo che si è svolto il 28 Agosto sulla base dei deferimenti della Procura Federale, a seguito dell’attività istruttoria avviata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.

Per vedere il dispositivo integrale di ben 77 pagine basta cliccare il file pdf allegato sotto la foto, riportiamo di seguito la parte che interessa il presidente Luciano Campitelli ed il Teramo Calcio.

Luciano Campitelli

La prova del coinvolgimento (che, da quanto risulta dagli atti processuali, è sembrato più determinato da un’opera di convincimento effettuata dal Di Giuseppe, che da una disponibilità propria del Campitelli a prendevi parte) del Presidente del Teramo è data dalle dichiarazioni del Barghigiani, da un lato, e del Di Giuseppe, dall’altro. É il Barghigiani, difatti, che nel corso dell’interrogatorio reso alla Procura Federale in data 17 giugno 2015, conferma che il Campitelli fosse stato presente ai due incontri tenutisi ad Albisola prima e dopo l’incontro, nei quali vennero perfezionati i termini dell’illecito. Ed è Di Giuseppe, nella conversazione telefonica avuta il 30 aprile 2015, alle ore 11.35, con il Di Nicola, a lasciare intendere che aveva avuto l’assenso ad andare avanti dal proprio Presidente (Di Giuseppe: “io adesso sono stato a Campitelli dai Ercole lunedì … eh … tutto a posto …”). In merito, poi, alla partecipazione del Campitelli all’incontro, tenutosi nella mattinata del 2 maggio 2015, ad Albisola, ulteriore conferma ne è venuta dalle prove testimoniali raccolte in corso di dibattimento, con i testi Fabio Mignini e Pasqualino Testa, dirigenti del Teramo Calcio. Entrambi i testimoni, difatti, pur nella parziale diversità di orari indicati, hanno confermato che, intorno alle ore 12.00 del 2 maggio 2015, il Campitelli si assentava, per andare a riposare nella propria stanza nell’albergo dove alloggiava, per poi ricomparire intorno alle ore 13.00, quando la squadra, unitamente allo staff tecnico ed ai dirigenti, si dirigeva verso lo stadio del Savona. Ora, mentre il dato che il Campitelli si sia isolato da tutti, facendo rientro nella propria stanza per un’ora o più (a seconda dell’indicazioni date dall’uno o dall’altro teste) è poco credibile, visto il momento di particolare concitazione che viveva, nelle ore prossime ad un incontro così decisivo, la squadra e tutta la rappresentanza del Teramo, le dichiarazioni confermano che il Campitelli si sia comunque assentato, proprio nell’intervallo temporale in cui si è tenuto l’incontro nella vicina Albisola, dall’albergo, rendendo logicamente certa la sua partecipazione a detto incontro. Ma quello che rende ancora più sicura la sua partecipazione all’illecito, è proprio la circostanza che il Campitelli abbia reincontrato, dopo la gara, e sempre ad Albisola, il Barghigiani, incontro a cui non avrebbe avuto motivo di partecipare, se non per ribadire i termini dell’accordo illecito, stante che il Barghigiani era stato da lui conosciuto solo la mattina dello stesso giorno e non vi era alcun motivo plausibile che, di ritorno verso Teramo, in cui l’intera squadra era attesa dalla cittadinanza in festa, si fermasse nuovamente per ricontrarlo. A tutto ciò si aggiunge un ulteriore elemento logico, e cioè che l’accordo prevedeva il pagamento di un ingente corrispettivo, che, presumibilmente poteva essere messo a disposizione solo dal socio di riferimento del Teramo, e non certo da altri soggetti. Senza tenere conto che, per la riscossione del proprio compenso, il Di Nicola (si veda la conversazione telefonica delll’11 maggio 2015, delle ore 17.24, tra il Di Nicola ed il Barghigiani) si recava proprio dal Campitelli.

Teramo Calcio (primo grado)

Deve essere riconosciuta, a carico del Teramo:
- la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante, Luciano Campitelli, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
- la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti, di cui all’art. 7, comma 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del conseguimento del vantaggio in classifica;
- la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara de qua.

Sentenze secondo grado Luciano Campitelli e Teramo Calcio

Pronunciando sul ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. di Teramo, visto l’art. 18, comma 1, lett. g) e l), C.G.S., dispone la revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016, diritto che, pertanto, è acquisito dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., nonché l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza, nonché l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, nonché per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con la aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., nonché ancora per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
- In parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Luciano Campitelli, riduce la sanzione inflitta all’inibizione di anni 3 (tre) e all’ammenda di € 100.000,00 (centomila/00). Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marcello Di Giuseppe e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 

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luciano campitelli all'NH VITTORIO VENETO

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