Ascoli-Cosenza: Daspo nei confronti di due ultras bianconeri, un 35enne ed un 43enne
di Redazione Picenotime
sabato 21 dicembre 2019
Riportiamo integralmente il comunicato stampa ufficiale della Polizia di Stato-Questura di Ascoli Piceno in merito a due Daspo comminati in occasione del match Ascoli-Cosenza giocato il 24 Novembre 2019 allo stadio "Del Duca" per la tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B.
Il Questore di Ascoli Piceno, a conclusione degli accertamenti condotti dalla Polizia di Stato, ha adottato due provvedimenti preventivi di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di due ultras ascolani. Per uno di questi, 35enne residente nella Vallata del Tronto, è stato comminato un divieto di due anni poiché in occasione dell’incontro di calcio Ascoli-Cosenza, disputatosi il 24 Novembre 2019 allo stadio "Del Duca", si è reso responsabile all’inizio della partita dell’accensione di un artificio pirotecnico (torcia) all’interno del settore curva nord, riservato ai tifosi locali, lanciandolo successivamente all’interno del rettangolo di gioco.
Molto più afflittivo invece il Daspo notificato ad un 43enne di Ascoli Piceno, poiché soggetto gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, già destinatario di altri 4 Daspo negli anni trascorsi, nonché condannato con sentenza definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti. Come noto, a seguito dell’emanazione del decreto legge 14 giugno 2019 nr.53, convertito con legge 8 agosto 2019 nr.77 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, è stata introdotta la misura del “Daspo fuori contesto”, ossia la possibilità per il Questore di vietare l’accesso alle manifestazioni sportive ai soggetti resisi responsabili o condannati anche con sentenza non definitiva per particolari tipologie di reati (es: porto di armi od oggetti atti ad offendere, uso di caschi protettivi, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, estorsione, atti di discriminazione razziale ovvero di odio etnico, nazionale o religioso) indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati commessi in occasione o a causa di eventi sportivi. Al tifoso in questione è stato fatto divieto di accedere agli impianti sportivi per i prossimi 8 anni, esteso, per lo stesso arco temporale, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni. La prescrizione in narrativa è stata altresì estesa ai centri sportivi “Picchio Village" e di Coverciano (Firenze) presso i quali si allenano rispettivamente la squadra dell’Ascoli Calcio e della Nazionale Italiana, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, dove queste squadre di calcio si radunino per svolgere allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino o prendano alloggio. In caso di violazione dei divieti citati è prevista la reclusione da uno a tre anni, la multa da 10.000 a 40.000 euro, nonché l ulteriore aggravamento del Daspo. Nei casi di flagranza è inoltre consentito l’arresto del trasgressore.
La novella ha infine introdotto anche il divieto per chi risulta già condannato definitivamente per delitti non colposi, di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti ed accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di Polizia, armi di modesta capacità offensiva, riproduzione di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei a recare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni o messaggi. La violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.549 a 5.164 euro, con sequestro finalizzato alla confisca degli strumenti, apparati, mezzi posseduti o utilizzati. Anche tale prescrizione è stata imposta al destinatario del Daspo in esame.
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