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Ascoli Calcio, domanda d'iscrizione da depositare entro e non oltre il 4 Giugno. Tutti gli step previsti dal regolamento

di Redazione Picenotime

mercoledì 22 maggio 2024

"L’Ascoli è un club finanziariamente sano e solido e nulla lascia immaginare che l’attuale proprietà possa avere problemi ad iscrivere la squadra al campionato di Serie C". Queste le parole del patron Massimo Pulcinelli nella lettera pubblicata il 16 Maggio sul sito ufficiale del club bianconero (CLICCA QUI PER LEGGERLA INTEGRALMENTE). 

Analizziamo nel dettaglio tutti gli step tecnici e burocratici da affrontare, entro e non oltre il termine di Martedì 4 Giugno, per la regolare iscrizione al campionato di Serie C 2024/2025. Ogni società sportiva professionistica, in possesso del titolo sportivo per ottenere l’ammissione al campionato di Serie C, deve ottemperare alle disposizioni - afferenti ai criteri legali ed economicofinanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi e organizzativi - previste per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla prossima stagione sportiva. Anche per l'annata agonistica 2024/2025 il Sistema Licenze Nazionali è particolarmente rigoroso quanto agli adempimenti richiesti per l’ammissione. La Figc ha infatti più volte evidenziato come l’inosservanza del termine perentorio del 4 Giugno 2024 (11 Giugno 2024 per le società di Serie C semifinaliste dei playoff 2023/2024), determini la mancata concessione della Licenza Nazionale per il campionato di Serie C 2024/2025

Entro il 31 Maggio 2024, innanzitutto, bisogna osservare il seguente adempimento: depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2024. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”). L’inosservanza del suddetto termine del 31 Maggio 2024 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato professionistico di competenza 2024/2025.

Entro il 4 Giugno 2024 la società deve osservare i seguenti adempimenti: 

1) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 Aprile 2024, nei confronti della Figc, delle Leghe e di società affiliate alla Figc, risultanti dal conto campionato e dal Conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 Aprile 2024, nei confronti della Figc, delle Leghe e di società affiliate alla Figc, depositando altresì, presso la Lega di competenza, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 Febbraio 2024, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 Febbraio 2024, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento, ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 Febbraio 2024, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega di competenza.

4) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

6) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, per le figure di seguito riportate: Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), ove previsto, Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;

7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di Marzo 2024 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 Aprile 2024;

8) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di Marzo 2024 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 Aprile 2024;

9) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di Marzo 2024 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, per le figure di seguito riportate: Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), ove previsto, Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 Aprile 2024;

10) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di Aprile 2024 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

11) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Le società che abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo per i medesimi periodi d’imposta. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2024;

12) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto o delle rate scadute al 30 Aprile 2024;

13) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 Giugno 2023, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 Dicembre 2023, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 Dicembre 2023 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);

15) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2024. 

16) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2024, contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2024, contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.

Entro il 4 Giugno l'Ascoli dovrà:

A) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Pro, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato Serie C 2024/2025, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla F.I.G.C. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale, le società devono provvedere al versamento della quota per costi di funzionamento della Lega Pro e per la realizzazione di progetti associativi e delle quote di partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro; le società sono, altresì, tenute al versamento della rispettiva quota di corrispettivo, prevista per l’annualità calcistica, a favore della Calcio Servizi Lega Pro s.r.l. per i servizi resi da quest’ultima. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva: qualora la stessa venga depositata in Lega tramite consegna dell’originale cartaceo, la sottoscrizione del legale rappresentante deve essere autografa e autenticata da un notaio; qualora il deposito venga effettuato tramite posta elettronica certificata, la sottoscrizione del legale rappresentante deve essere apposta esclusivamente con firma digitale certificata e, in questa seconda ipotesi, non è necessaria l’autentica notarile.

L’importo complessivamente dovuto per la stagione sportiva 2024/2025 è costituito da una quota per costi di funzionamento della Lega Pro e per la realizzazione di progetti associativi, da una quota di partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro e da una quota di corrispettivo dovuta alla Calcio Servizi Lega Pro s.r.l. che, per tale quota, emetterà, al momento del versamento dei singoli ratei, regolare fattura alla società sportiva.

Per le sole società sportive non associate alla Lega Pro nella stagione sportiva 2023/2024 è previsto, ai fini dell’ammissione, il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro. 

Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2023/2024

- Quota per costi di funzionamento della Lega e progetti associativi € 2.000,00

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro € 48.000,00

- Quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C € 45.000,00

- Quota parte corrispettivo Calcio Servizi s.r.l. (iva Inclusa) € 10.000,00

- Totale € 105.000,00

Termini e modalità di versamento:

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a titolo di quota per costi di funzionamento della Lega Italiana Calcio Professionistico e per la realizzazione di progetti associativi e in conto quota partecipativa, da versarsi, ai fini dell’ammissione, entro e non oltre il 4 Giugno 2024, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro ovvero tramite bonifico sulle coordinate bancarie infra indicate; in questa seconda ipotesi, dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata , entro e non oltre il predetto termine del 4 giugno, la reversale di bonifico con l’indicazione del relativo numero identificativo univoco (C.R.O./T.R.N.); la disposizione di bonifico tramite home banking che non riporti l’indicazione del numero identificativo univoco costituisce adempimento del requisito di cui al presente punto 4 solo nel caso in cui la valuta risulti accreditata entro il medesimo termine essenziale del 4 Giugno 2024.

- € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) a titolo di residua quota di partecipazione, da versarsi tramite bonifico in favore della Lega Pro sulle coordinate infra indicate, in n. 8 ratei di € 5.625,00 (euro cinquemilaseicentoventicinque/00) ciascuno, con scadenza il giorno 28 di ogni mese a partire da Settembre 2024 e con termine ad Aprile 2025; in difetto di versamento i singoli ratei saranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate.

- € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) a titolo di quota straordinaria di prima partecipazione, da versarsi, ai fini dell’ammissione, entro e non oltre il 4 Giugno 2024, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro ovvero tramite bonifico sulle coordinate bancarie infra indicate; in questa seconda ipotesi dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il predetto termine del 4 Giugno, la reversale di effettuazione del bonifico con l’indicazione del relativo numero identificativo univoco (C.R.O./T.R.N.); la disposizione di bonifico tramite home banking che non riporti l’indicazione del numero identificativo univoco costituisce adempimento del requisito di cui al presente punto 4 solo nel caso il caso in cui la valuta risulti accreditata entro il medesimo termine essenziale del 4 Giugno 2024.

- € 10.000,00 (euro diecimila/00) Iva inclusa, a titolo di quota parte corrispettivo Calcio Servizi s.r.l., da versarsi, tramite bonifico bancario in favore della stessa sulle coordinate infra indicate, in n. 2 ratei di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ciascuno, con scadenza rispettivamente il giorno 28 dei mesi di Luglio 2024 ed Agosto 2024; in difetto di versamento i singoli ratei saranno corrisposti dalla Lega Pro ed iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva. 

Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la stagione sportiva 2024/2025, la quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C, hanno diritto al rimborso del 50% di tale quota nel caso in cui le stesse, al termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e vengano ammesse a partecipare al campionato della categoria inferiore (LND). Si precisa che tale rimborso, da corrispondersi entro il 31 Dicembre 2025, non è previsto a favore di quelle società sportive che, ancorché si trovino a disputare il campionato della LND nella stagione sportiva 2025/2026, abbiano subito penalizzazioni o altri provvedimenti disciplinari da parte di organi di Giustizia Sportiva (fatta eccezione per i provvedimenti del Giudice Sportivo) in conseguenza di violazioni poste in essere nella stagione sportiva 2024/2025.

Si precisa, inoltre, che il versamento dell’intera quota di partecipazione e dell‘intera quota straordinaria di prima partecipazione costituisce, ad ogni effetto, requisito per l’ammissione al campionato; conseguentemente l’importo integrale di cui alle predette quote sarà interamente addebitato qualora, successivamente al rilascio della Licenza, la società sportiva non partecipi o venga esclusa per qualsivoglia motivo dalla competizione.

Occorrerà poi depositare, presso la Lega Pro, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la fideiussione a prima richiesta sia stata emessa e sottoscritta con firma autografa del funzionario abilitato dell’istituto fideiubente, la stessa dovrà essere depositata tramite consegna dell’originale cartaceo. Nel caso in cui, invece, sia stata emessa e sottoscritta digitalmente dal funzionario abilitato dell’istituto fideiubente, il relativo deposito dovrà essere effettuato esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

L’accettazione della garanzia fideiussoria è subordinata all’assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

Si precisa che, per quanto riguarda detta garanzia fideiussoria, in ordine al capitale garantito non potranno effettuarsi operazioni di compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega vantati a qualsivoglia titolo, inclusi quelli derivanti da saldi attivi della campagna trasferimenti. La garanzia fideiussoria richiesta per l'ammissione al Campionato dovrà essere rilasciata nell'interesse della società richiedente l’ammissione, fermo restando che l'eventuale escussione non potrà mai realizzare indebitamento della società stessa verso la garante, dovendo essere l’eventuale controgaranzia prestata esclusivamente da terzi. La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata con validità fino al 31 ottobre 2025 e dovrà essere redatta dall’istituto garante su propria carta intestata in conformità ai modelli rispettivamente predisposti per banche, società assicurative e società. 

In alternativa alla garanzia fideiussoria a prima richiesta, le società sportive possono costituire un “deposito a garanzia” (c.d. escrow account) dell’importo di euro 350.000,00 presso banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia depositando, presso la Lega Pro, l’originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il contratto di deposito a garanzia sia stato sottoscritto con firma autografa, lo stesso dovrà essere depositato tramite consegna dell’originale cartaceo. Nel caso in cui, invece, sia stato sottoscritto digitalmente, il relativo deposito dovrà essere effettuato esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

Il perfezionamento del contratto di deposito a garanzia è subordinato,, all’assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’escrow agent. A differenza della garanzia fideiussoria a prima richiesta, il contratto di escrow account prevede, quali parti contraenti, la società sportiva, l’Istituto Bancario e la Lega Pro; gli adempimenti fissati nel contratto  devono essere svolti nel rispetto della cronologia ivi prevista e la Lega Pro, in qualità di contraente beneficiario, potrà apporvi la sottoscrizione in calce previa verifica della corretta esecuzione degli stessi anche sotto il profilo temporale. Conseguentemente le società sportive che intendono avvalersi del deposito di escrow account per l’ammissione al campionato, devono dar corso ai relativi adempimenti contrattuali in tempo utile per consentire alla Lega la predetta verifica e, successivamente, la sottoscrizione del contratto.

Entro il 24 Maggio 2024 l'Ascoli dovrà depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico tutta la documentazione relativa all’impianto sportivo che, come previsto dal Sistema Licenze Nazionali 2024/2025, le stesse sono tenute a trasmettere alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della F.I.G.C. entro il termine del 4 Giugno 2024, ovvero:

- la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, rilasciata dall’Ente proprietario dello stesso;

- la licenza d’uso ex art. 68 del TULPS, con indicazione della capienza e specificazione del numero dei posti nei vari settori (inclusi quelli riservati alla stampa sportiva e agli spettatori diversamente abili) corrispondenti al verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, valida per tutta l’attività agonistica organizzata dalla Lega Pro, ivi comprese espressamente le eventuali gare di playoff e playout;

- i verbali rilasciati dalle competenti Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 del TULPS e richiamati nella licenza d’uso;

- l’eventuale istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività, per la stagione sportiva 2024/2025, in un impianto non ubicato nel proprio comune, ma situato comunque nella regione in cui ha sede la società ovvero in una regione confinante, qualora la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune; l’istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti che precedono nonché dal nulla osta del prefetto relativo all’impianto prescelto.

L’inosservanza del termine perentorio del 4 Giugno 2024, anche con riferimento a uno solo degli adempimenti previsti nei confronti della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2024/2025.

Inoltre, sempre entro il 24 Maggio 2024, devono essere trasmessi alla Lega Italiana Calcio Professionistico i seguenti documenti, in quanto necessari per la certificazione del rispetto dei criteri infrastrutturali al Sistema Licenze Nazionali 2024/2025:

- copia dei contratti per la fornitura dei servizi di ticketing (bigliettazione nominativa), controllo accessi (tornelli o palmari) e stewarding per la stagione 2024/2025. Nel caso in cui i contratti non risultino ancora sottoscritti, la società dovrà trasmettere, per ciascun rapporto di fornitura, dichiarazione contenente l’impegno a far pervenire in Lega, almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività agonistica ufficiale, la copia del contratto sottoscritto;

- copia del modello C1 SIAE caricato sul sistema di bigliettazione utilizzato dalla società di ticketing che verrà utilizzato per la stagione 2024/2025; per ciascun settore dello stadio, la capienza riportata dovrà corrispondere con quella certificata dalla licenza ex art. 68 del TULPS;

- certificazione dell’accettazione per la stagione 2024/2025, da parte delle autorità competenti per l’ordine pubblico, del sistema di videosorveglianza e delle soluzioni adottate per la separazione strutturale delle tifoserie (recinzione dell’area riservata o “di prefiltraggio”);

- certificato FIFA Quality PRO in corso di validità, in caso di utilizzo di stadio dotato di manto erboso artificiale;

- certificazione, avente data non antecedente il 1° Luglio 2023, delle dimensioni del rettangolo di gioco, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella conforme al modello allegato;

- dichiarazione di impegnativa al mantenimento in efficienza del terreno di gioco, con trasmissione di una relativa relazione periodica trimestrale ed autorizzazione ad interventi in surroga da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico qualora ritenuti insindacabilmente necessari da quest’ultima, con riaddebito delle spese; la dichiarazione dovrà essere corredata dal piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso, con il relativo cronoprogramma e l’indicazione del soggetto responsabile (società o ente proprietario) e della ditta incaricata;

- dichiarazione di impegnativa a provvedere, in caso di precipitazioni nevose, allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara;

- certificazione, avente data non antecedente il 31 Marzo 2024, dei livelli d’illuminamento garantiti dall’impianto d’illuminazione corredata da una relazione che descriva le modalità di alimentazione elettrica dell’impianto; la relazione dovrà attestare la presenza permanente di due sorgenti di alimentazione elettrica distinte, una primaria e una secondaria, quest’ultima costituita da un gruppo elettrogeno in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori minimi richiesti per l’illuminazione del terreno di gioco in caso di assenza di alimentazione da sorgente primaria (black-out); i livelli d’illuminamento garantiti dovranno essere certificati mediante la sottoscrizione, da parte di tecnico abilitato, di una tabella dei valori d’illuminamento conforme al modello allegato, quindi con

misurazione eseguita sia in caso di alimentazione elettrica standard da sorgente primaria, sia in caso di sola sorgente secondaria, per assenza di alimentazione primaria;

- certificazione delle “proprietà antiscivolo” della pavimentazione degli spogliatoi squadre ed arbitrin e della pavimentazione del percorso che dagli stessi conduce al terreno di gioco;

- pianta dello stadio con indicazione, per ciascun settore, della capienza così come risultante dalla licenza d’uso ex art. 68 del TULPS valida per la stagione 2024/2025 e, per ciascun settore, del numero di sedute individuali (seggiolini) presenti, come da modello allegato;

- elenco del numero di servizi igienici per gli spettatori presenti in ciascun settore, suddivisi per uomini e donne e per tipologia, come da schema ed esempio allegati al presente C.U.; eventuale richiesta di deroga, laddove il numero di servizi igienici non rispetti i requisiti. 


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Commenti

thealvaropugnaloni Osimo
mercoledì 22 maggio 2024

Pulcinelli speriamo che mantenga la parola non è di portarci in serie A , ma di pagare i debiti e l'iscrizione in lega pro ...La tua amata Roma ti aspetta...


Per sempre Ascoli
mercoledì 22 maggio 2024

L'Ascoli sembra abbia più di 10 milioni di debiti....Pulcinelli entro pochi giorni dovrebbe sborsare una marea di euro x mettersi in regola......ci riuscirà?......incrociamo le dita! Io ho forti dubbi...


alessandro
mercoledì 22 maggio 2024

Articolo iper dettagliato, con tutte le scadenze precise. Non manca troppo al 4 giugno...


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