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Tribunale Federale rinvia giudizio su deferimento Bari. Società: “Fornita massima collaborazione”

di Redazione Picenotime

martedì 15 maggio 2018

Il Tribunale Federale ha rinviato il giudizio sul deferimento che vede coinvolto il Bari. Se ne riparlerà il primo giugno, ben oltre dunque la data di inizio dei play-off.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Gaia Golia Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 15.05.2018 e ha assunto le seguenti decisioni: “”

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCASPRO COSMO ANTONIO (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della Società FC Bari 1908 Spa), PALASCIANO GIOVANNI (Socio partner della Ria Grant Thornton Spa, soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa), SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA - (nota n. 11176/1125 pf 17-18 GP/GC/blp del 4.5.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riunitosi in camera di consiglio, in relazione alla richiesta istruttoria ex art. 34, comma 4 CGS, formulata dalla Procura Federale, accoglie l’istanza e ordina alla Procura Federale di acquisire agli atti del procedimento, il saldo contabile del conto corrente bancario dedicato della Società FC Bari 1908 Spa, alla data del 16.3.2018, facendone richiesta alla Procura della Repubblica di Bari. Conseguentemente rigetta l’apposizione alla suddetta acquisizione proposta dalla difesa del Sig. Giancaspro Cosmo Antonio e della Società FC Bari 1908 Spa, trattandosi di esigenze istruttorie emerse nel corso della odierna udienza, alla luce del documento trasmesso in data odierna dalla Procura della Repubblica di Bari alla Procura Federale. Fissa per la prosecuzione l’udienza del 1.6.2018 ore 11, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS".

Il Bari, nella giornata di ieri, aveva commentato così la vicenda con una nota ufficiale sul proprio sito:

"F.C. Bari 1908 S.p.a., a seguito del comunicato stampa diramato dalla Procura Federale in data 11 maggio 2018, è costretta ad intervenire pubblicamente soltanto per precisare che la Società ed i suoi rappresentanti, come verrà di certo constatato dagli organi giudicanti alla luce del tenore inequivocabile della corrispondenza intercorsa, hanno prestato ogni forma di collaborazione e fornito tutta la documentazione richiesta sia nell’ambito delle consuete attività di verifica degli adempimenti federali, sia dopo la segnalazione di ipotetiche violazioni e persino dopo la comunicazione della chiusura delle indagini.

A seguito di nuove, irrituali e generiche richieste di ulteriori attività istruttorie, una delle quali proveniente da un componente dell’organo di vigilanza che alcuni giorni prima aveva rilasciato pubblicamente, sul profilo facebook ufficiale della F.C. Bari 1908 S.p.a., commenti allusivi sui fatti oggetto del procedimento, la Società si è limitata: a) – a richiedere chiarimenti sul contenuto degli ulteriori accertamenti preannunciati, rientrando nel pieno esercizio dei suoi diritti difensivi invocare il rispetto delle guarentigie previste dallo stesso ordinamento federale, che tra l’altro non consentivano l’espletamento di ennesime verifiche dei medesimi fatti al di fuori del procedimento per il quale la stessa Procura Federale aveva dichiarato concluse le indagini; b) – a richiedere “cortesemente” un rinvio delle verifiche preannunciate soltanto con mezza giornata di preavviso, stante l’impossibilità a parteciparvi da parte degli stessi soggetti dei quali l’incaricato dell’organo federale aveva richiesto la presenza, dichiarando ripetutamente la propria disponibilità a prestare qualunque ulteriore collaborazione fin dai giorni successivi.

Risulta francamente difficile comprendere come tali semplici e cortesi richieste, inconfutabilmente risultanti dalle comunicazioni inoltrate, possano essere interpretate come volontà di impedire non meglio precisate verifiche, laddove ogni produzione documentale rilevante era stata già volontariamente messa a disposizione degli organi competenti, secondo le regole proprie del procedimento.

Nel prendere atto che la notizia relativa al secondo deferimento, dopo essere stata ancora una volta preannunciata da soggetti esterni all’ambito federale, è stata frettolosamente diramata a pochi giorni dalla celebrazione del procedimento relativo al primo deferimento, F.C. Bari 1908 S.p.a. ribadisce la propria convinzione che gli organi di giustizia sportiva sapranno prendere atto della più totale insussistenza delle violazioni ipotizzate a carico dei propri rappresentanti, sia nel primo che nel secondo deferimento, comunicando di aver a sua volta presentato un esposto alla Procura Federale con riguardo al comportamento tenuto dal componente dell’organo di vigilanza ed alle reiterate violazioni del segreto istruttorio sinora verificatesi.

Da ultimo F.C. Bari 1908 S.p.a. rende noto di aver dato mandato ai propri legali di valutare attentamente tutte le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da addetti ai lavori e non, ivi inclusi soggetti tesserati federali, al fine di perseguire legalmente quanti hanno improvvidamente esposto gravi illazioni, senza un minimo di cognizione dei fatti, al solo fine di fomentare discredito sulla Società e procurandole ingiusti ed ingiustificati danni di immagine".


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