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Serie C 2024/2025: stabiliti i minimi salariali per calciatori, allenatori e direttori sportivi

di Redazione Picenotime

venerdì 28 giugno 2024

La Lega Pro, in vista dell'inizio del campionato di Serie C, ha formalizzato il regolamento relativo ai rapporti economici tra le società, i calciatori tesserati, gli allenatori (di prima squadra e settore giovanile) ed i direttori sportivi. 

RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO CALCIATORI TESSERATI

Ai sensi della vigente normativa, come da Accordo Collettivo sottoscritto tra LIPC-AIC-FIGC in data 4 giugno 2012 e successivamente rinnovato, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e calciatori professionisti tesserati ed ai rapporti economici tra società e calciatori apprendisti tesserati, aggiornate per la stagione sportiva 2024/2025.

Compenso globale lordo: i calciatori professionisti e apprendisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all’intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore agli importi sotto riportati o a quota parte degli stessi, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI

TABELLA MINIMI 2024/2025

Minimo retributivo dal 24° anno di età

Classe 2000

€ 28.545,00 lordi

(€ 20.973,00 netti)

Minimo retributivo dal 20° al 23° anno di età

Classe 2004 - 2001

€ 21.692,00 lordi

(€ 16.963,00 netti)

Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età

Classe 2008 - 2005

€ 15.412,00 lordi

(€ 11.934,00 netti)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI UNDER 23 PER SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE EX ART. 36 D.LGS 36/2021

Le società sportive professionistiche il cui fatturato non abbia superato i 5 milioni di euro nella stagione sportiva precedente beneficiano, per la stagione sportiva di riferimento, di agevolazioni tributarie per i calciatori che non abbiano compiuto il 23° anno di età. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter del D.lgs. n.36/2021, al fine del calcolo delle imposte dirette, le retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo massimo di euro 15.000,00 per anno solare. Pertanto, i relativi minimi contrattuali sono stati rideterminati come di seguito:

TABELLA MINIMI 2024/2025 UNDER 23

Minimo retributivo dal 20° al 23° (non compiuto) anno di età

classe 2004 - 2001

€ 19.118,00 lordi

(€ 16.963,00 netti)

Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età

Classe 2008 - 2005

€ 13.806,00 lordi

(€ 11.934,00 netti)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI APPRENDISTI PER SOCIETÀ CHE NON BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE EX ART. 36 D.LGS 36/2021

TABELLE MINIMI 2024/2025:

a) Contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore 

Minimo retributivo 19° anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato, in caso di primo e unico anno di contratto di Apprendistato della tipologia in oggetto

€ 12.341,00 lordi

(€ 10.354,00 netti)

Minimo retributivo dal 19° (compiuto) anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato

€ 5.690,00 lordi

(€ 5.085,00 netti)

Minimo retributivo dal 17° (compiuto) al 18° (compiuto) anno di età

€ 4.552,00 lordi

(€ 4.068,00 netti)

Minimo retributivo dal 14° (compiuto) al 16° (compiuto) anno di età

€ 3.414,00 lordi

(€ 3.050,00 netti)

b) Contratto di Apprendistato professionalizzante

Minimo retributivo dal 19° (compiuto) al 23° (non compiuto) anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato

€ 21.409,00 lordi

(€ 17.227,00 netti)

Minimo retributivo dal 18° (compiuto) al 19° (non compiuto) anno di età

€ 10.788,00 lordi

(€ 9.297,00 netti)

Minimo retributivo dal 17° (compiuto) al 18° (non compiuto) anno di età

€ 4.624,00 lordi

(€ 4.132,00 netti)

Minimo retributivo dal 16° (compiuto) al 17° (non compiuto) anno di età

€ 3.853,00 lordi

(€ 3.443,00 netti)

Minimo retributivo dal 15° (compiuto) al 16° (non compiuto) anno di età

€ 3.853,00 lordi

(€ 3.443,00 netti)

Le parti hanno inteso pattuire il minimo per gli apprendisti con contratto professionalizzante, come segue:

- per i calciatori dal 19° al 23° anno di età nel 75% del minimo previsto, per ogni stagione sportiva, per i calciatori dal 24° anno di età con contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico;

- per i calciatori dal 18° al 19° anno di età nel 70% del minimo previsto, per ogni stagione sportiva, per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età con contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico;

- per i calciatori nel corso del 17° nel 30% del minimo previsto, per ogni stagione sportiva, per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età con contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico;

- per i calciatori nel corso del 16° nel 25% del minimo previsto, per ogni stagione sportiva, per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età con contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico;

- per i calciatori nel corso del 15° nel 25% del minimo previsto, per ogni stagione sportiva, per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età con contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico

c) Contratto di Apprendistato per alta formazione e ricerca

Minimo retributivo dal 18° (compiuto) al 23° (non compiuto) anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato

€ 22.836,00 lordi

(€ 18.077,00 netti)

Le parti hanno inteso pattuire il minimo per gli apprendisti con contratto volto all’alta formazione e ricerca nell’80% del minimo previsto, per ogni stagione sportiva, per i calciatori dal 24° anno di età con contratto di lavoro sportivo nel settore professionistico.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI APPRENDISTI PER SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE EX ART. 36 D.LGS 36/2021

Le società sportive professionistiche il cui fatturato non abbia superato i 5 milioni di euro nella stagione sportiva precedente beneficiano, per la stagione sportiva di riferimento, di agevolazioni tributarie per i calciatori che non abbiano compiuto il 23° anno di età. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter del D.lgs. n.36/2021, al fine del calcolo delle imposte dirette, le retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo massimo di euro 15.000,00 per anno solare.

Pertanto, i relativi minimi contrattuali sono stati rideterminati come di seguito:

TABELLE MINIMI 2024/2025:

a) Contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore

Minimo retributivo 19° anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato, in caso di primo e unico anno contratto di Apprendistato della tipologia in oggetto

€ 11.237,00 lordi

(€ 10.354,00 netti)

Minimo retributivo dal 19° (compiuto) anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato

€ 5.518,00 lordi

(€ 5.085,00 netti)

Minimo retributivo dal 17° (compiuto) al 18° (compiuto) anno di età

€ 4.415,00 lordi

(€ 4.068,00 netti)

Minimo retributivo dal 14° (compiuto) al 16° (compiuto) anno di età

€ 3.311,00 lordi

(€ 3.050,00 netti)

b) Contratto di Apprendistato professionalizzante

Minimo retributivo dal 19°(compiuto) al 23° (non compiuto) anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato

Minimo retributivo dal 18° (compiuto) al 19° (non compiuto) anno di età

€ 10.090,00 lordi

(€ 9.297,00 netti)

Minimo retributivo dal 17° (compiuto) al 18° (non compiuto) anno di età

€ 4.485,00 lordi

(€ 4.132,00 netti)

Minimo retributivo dal 16° (compiuto) al 17° (non compiuto) anno di età

€ 3.737,00 lordi

(€ 3.443,00 netti)

Minimo retributivo dal 15° (compiuto) al 16° (non compiuto) anno di età

€ 3.737,00 lordi

(€ 3.443,00 netti)

c) Contratto di Apprendistato per alta formazione e ricerca 

Minimo retributivo dal 18° (compiuto) al 23° (non compiuto) anno di età e, comunque, fino al termine del contratto di Apprendistato

€ 19.726,00 lordi

(€ 18.077,00 netti)

Tutti i minimi contrattuali, come precedentemente indicati, trovano applicazione per la stagione sportiva 2024/2025 e in ogni caso sino al prossimo adeguamento.

5) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dai punti che precedono, si forniscono le seguenti istruzioni:

a) per i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere utilizzati i format dei contratti-tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con le Associazioni di Categoria;

b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società sportiva - o da persona autorizzata a rappresentarla ed a impegnarla validamente - e dal tesserato che presta l’attività sportiva;

c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” verrà ritenuta nulla a tutti gli effetti;

d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nell’ordinamento federale;

e) nella compilazione dei contratti economici dei calciatori deve essere riportata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di sottoscrizione e di scadenza del rapporto contrattuale.

6) FONDO INDENNITÀ FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25% a carico dei tesserati AIC), nei limiti del massimale mensile di € 9.970,83. Il calciatore, con la sottoscrizione del contratto economico, conferisce formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico.

RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 FRA LE SOCIETA’ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO TESSERATI AIAC

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con l’AIAC in data 1° agosto 2012 e successivamente rinnovato, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati, aggiornate per la stagione sportiva 2024/2025.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO TESSERATI AIAC

Compenso globale lordo

Gli allenatori, i responsabili del settore giovanile ed i preparatori atletici professionisti, tesserati per società di Lega Pro, hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all’intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

TABELLA MINIMI 2024/2025

Minimo retributivo allenatore della prima squadra € 28.072,00 lordi

Minimo retributivo allenatore in seconda della prima squadra € 15.721,00 lordi

Minimo retributivo allenatore responsabile della squadra primavera € 14.217,00 lordi

Minimo retributivo allenatore portieri prima squadra € 14.951,00 lordi

Minimo retributivo responsabile settore giovanile € 17.806,00 lordi

Minimo retributivo preparatore atletico della prima squadra € 14.951,00 lordi

Minimo retributivo preparatore atletico della squadra primavera € 11.848,00 lordi

I corrispettivi come sopra concordati valgono per la stagione sportiva 2024/2025 ed eventuali variazioni saranno esaminate all’inizio di ogni stagione successiva.

2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo, si forniscono le seguenti indicazioni:

a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con l’Associazione di Categoria;

b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l’attività sportiva;

c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” dovrà ritenersi nulla a tutti gli effetti;

d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nell’ordinamento federale;

e) nella compilazione dei contratti economici deve essere riportata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di sottoscrizione e di scadenza del rapporto contrattuale.

3) FONDO INDENNITA’ FINE CARRIERA

Con riferimento alla normativa in vigore, i versamenti da effettuarsi a favore del “Fondo Indennità Fine Carriera” sono fissati, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, nella misura complessiva del 7,50% (di cui il 6,25% a carico delle società e l’1,25% a carico dei tesserati AIAC), nei limiti del massimale mensile di € 9.970,83.

Il tesserato, con la firma del contratto economico, conferisce formale delega alla società di effettuare i versamenti a suo carico, con trattenuta del relativo importo sugli emolumenti che gli saranno versati mensilmente ai sensi dell’accordo economico.

RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 FRA LE SOCIETA’ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO ED I LORO TESSERATI A.DI.SE.

Ai sensi della vigente normativa, come da Contratto Collettivo sottoscritto con l’A.DI.SE. in data 2 aprile 2019 ed in corso di validità, si trascrivono di seguito le tabelle e le norme relative ai rapporti economici tra società e tesserati, aggiornate per la stagione sportiva 2024/2025.

1) TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI SPORTIVI

Compenso globale lordo

I direttori sportivi professionisti tesserati per società di Lega Pro hanno diritto di percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all’intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure sotto riportate o a quota parte delle stesse, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi:

TABELLA MINIMI 2024/2025

Minimo retributivo direttore sportivo € 28.545,00 lordi

Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2024/2025 ed eventuali variazioni saranno esaminate all’inizio di ogni stagione successiva.

2) NORME GENERALI

Per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo, si forniscono le seguenti indicazioni:

a) i contratti individuali tra le società ed i loro tesserati debbono essere stipulati secondo gli schemi di contratto-tipo predisposti dalla Lega, d’intesa con l’Associazione di Categoria;

b) ogni contratto individuale deve essere, a pena di nullità, sottoscritto personalmente dal Legale Rappresentante della società interessata o da persona autorizzata a

rappresentare ed a impegnare validamente la società e dal tesserato che svolge l’attività sportiva;

c) i trattamenti economici devono essere indicati solo ed esclusivamente al lordo, con avvertimento che qualunque indicazione “al netto” dovrà ritenersi nulla a tutti gli effetti;

d) le pattuizioni non risultanti dai contratti depositati per l’approvazione sono vietate e non trovano tutela nell’ordinamento federale;

e) nella compilazione dei contratti economici dei direttori sportivi deve essere riportata l’esatta indicazione di tutti i dati richiesti, nonché la data di sottoscrizione e di scadenza del rapporto contrattuale.


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Foto da Lega-pro.com

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