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Linee Guida ripresa attività economiche - Settore Commercio su aree Pubbliche - Regione Marche

di Redazione Picenotime

martedì 18 maggio 2021

Settore Commercio su aree Pubbliche

(Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante – mostre mercato – mercati hobbisti – mercati antiquariato e collezionisti )

  1. Definizione

Per commercio su aree pubbliche, si intende le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L’attività può essere svolta o su posteggi nei mercati e nelle fiere o in forma itinerante.

L’attività di commercio su aree pubbliche si svolge usualmente, mediante concessione di suolo pubblico:

  1. in mercati in sede propria: si tratta dei mercati che hanno un loro luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;

  2. in mercati su strada: si tratta di quei mercati che occupano, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;

  3. in posteggi isolati o “fuori mercato”, su strada.

    Le predette attività sono esercitate mediante:

  • costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

  • banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

  • negozio mobile: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio. L’attività può essere svolta altresì in forma itinerante, mediante mezzi ed attrezzature.

Inoltre in riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:

  • mercati scoperti mobili, composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività;

  • mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti o a box, ubicati in aree pedonali;

  • mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree idonee, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o box;

  • mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee, composti da box, di locali per il deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce;

   2. Indicazioni generali

  • Le amministrazioni comunali e le imprese del commercio su aree pubbliche adottano le presenti linee guida di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.

  • Le presenti linee guida si applicano anche per i mercatini degli hobbisti, mercatini dell’usato, straordinari, artigianali e dei produttori agricoli. Inoltre tutti gli operatori anche non commercianti su aree pubbliche che partecipano a qualsiasi titolo su un mercato o una fiera (ad esempio espositori, volontari, associazioni, enti pubblici e o privati) sono tenuti al rispetto di quanto ivi contenuto.

    3.Formazione e informazione del personale

  • L’impresa di commercio su aree pubbliche è tenuta a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvanti) che includano le presenti linee guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. In particolare l’impresa provvederà alla adeguata formazione sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning).

  • Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nelle linee guida

  • Il commerciante su aree pubbliche attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi.

    In particolare:

    Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simi influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);

    Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli …) da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Sulla la consapevolezza e l’accettazione di non poter rimanere sul luogo del lavoro - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente se sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

    l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).

    L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di:

        • mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta

        • rispettare il divieto di assembramento

        • osservare le regole di igiene

        • utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.

         4. Disposizioni di carattere organizzativo e igienico-sanitario

    • È consentita l’apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente linee guida nonché delle le misure di prevenzione igienico sanitaria e di sicurezza;

    • Per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l’operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti);

    • Il mercato, anche nel rispetto del Testo unico sul commercio (LR 27/09) deve essere organizzato in due aree ben distinte: settore alimentare e non alimentare; qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;

    • Prevedere la presenza nelle aree mercatali e sui banchi degli operatori di cartellonistica che indichi il comportamento da tenere all’ interno della suddetta area per garantire la distanza sociale e l’uso obbligatorio di dpi (mascherina);

    • Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure anticovid, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio comunale contiguo; in alternativa, il comune d’intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, può prevedere altre soluzioni quali ad esempio un ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio o una suddivisione del mercato in più giornate; Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui sopra , i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

    le Amministrazioni comunali si assicurano che i partecipanti alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato o la fiera e predisporre l’operazione di spunta evitando assembramenti interpersonali. L’amministrazione comunale in cui si svolge il mercato o fiera ha la facoltà di sospendere l’operazione della spunta giornaliera, in base alla situazione epidemiologica.

    • le amministrazioni comunali dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi liberi alla data di apertura dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono procedere prioritariamente alla assegnazione provvisoria dei posteggi liberi e non occupati in base alla graduatoria degli spuntisti;

    • il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l’attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;

    • è vietato qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno 1 metro, (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) e l’utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei,

    • durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.). A tal proposito come sopra indicato, dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andranno effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l’utenza e tra l’utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;

    • nell’area di mercato o fuori dell’area stessa possono essere previsti anche delle zone dove il cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per entrare nell’area di mercato sia per attendere il turno per essere servito;

    • qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo l’amministrazione comunale competente per territorio può:

      • se è causata da uno o più operatori questi possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l’autorizzazione sospesa;

      • nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l’amministrazione comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.

    • I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l’acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;

    • Fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente;

    • Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.

    • L’operatore su aree pubbliche prima dell’accesso al luogo di lavoro si sottoporrà anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si auto munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura prevista dalle disposizioni di legge;

    L’amministrazione comunale e gli organi di polizia in generale hanno l’obbligo di controllare coloro che sono privi dei dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.

    È obbligo per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al temine delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascuna Amministrazione Comunale

    Gli spostamenti dei commercianti all’interno dell’area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente protocollo;

    sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti;

    Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

    Il mercato è attrezzato con dispenser per detergere le mani e con guanti monouso ed ogni operatori mette a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani;

    In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l' avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti”

       5. Disposizioni specifiche

    Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati

    È necessario garantire nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i clienti/consumatori:

    • la misura del distanziamento, attraverso, se fattibile, ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

    • la fornitura di adeguata informazione delle misure delle misure di sicurezza e, in particolare, della misura inerente il distanziamento;

    • la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;

    • la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;

    • l’avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

    Inoltre :

    • quanto alla misura del distanziamento, consentire, per locali fino a quaranta metri quadrati, l’accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

    • quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;

    Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività

    È necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:

    • sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

    • quanto alla regolamentazione degli accessi all’area di mercato in funzione degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l’area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all’interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, ed escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:

      • un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo, ove possibile, un intervento sull’area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi, a cura degli operatori, mediante apposite “fettucce” o linee di contenimento;

      • la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.

    • sia garantita la pulizia e l’igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;

    • sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;

    • sia dato avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico.

    Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti , mostre mercato, mercati antiquariato e collezionismo, mercati artigianali nonché Fiere ed posteggi isolati o fuori mercato

    Le disposizioni di cui alla presente protocollo si applicano in quanto compatibili ed assimilabili per tipologia di attività Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti , mostre mercato, mercati antiquariato e collezionismo, mercati artigianali nonché Fiere ed posteggi isolati o fuori mercato

    Commercio itinerante

    È consentito l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo solo se compatibili con lo svolgimento della predetta attività. In ogni caso i commercianti itineranti devono rispettare le disposizioni di cui al testo unico sul commercio (LR 27/2009)

    I commercianti ambulanti in forma itineranti rispettano le condizioni, per quanto compatibili, previsti dalle presenti linee guida ed in ogni caso devono attenersi e garantire:

      • la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l’adeguata distanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;

      • quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;

    Inoltre:

    • è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano mascherine. L’organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell’infrazione o reato;

    • il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;

    • durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono stare ad una distanza di almeno 1 metro;

    • ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria postazione di lavoro;

    • sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione.

       6. Definizioni e specifiche tecniche

    DISTANZA SOCIALE: un banco di commercio su aree pubbliche è composto da “reti” che hanno la misura minima di mt (1,2 x 1,50). In questo senso la distanza sociale non può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L’operatore commerciale avrà dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza.

    A titolo esemplificativo:

    una prima rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19

    TELO LATERALE ANTIPIOGGIA TELO LATERALE ANTIPIOGGIA

    APPOSIZIONE CARTELLI: all’utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio generali. Sarà quindi obbligo e cura dell’ambulante esporre in maniera del tutto visibile tutte le regole di contenimento del contagio

    SEPARAZIONE BANCHI : non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento; questo implica l’esigenza di isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all’aria aperta; utile l’obbligo di estendere (attraverso l’apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in alternativa : composizione del banco al contrario, in modo tale che la “conca” della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l’altro di 60 cm):

    una seconda rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19

    CORDA / CATENA BIANCA E ROSSA (non obbligatoria)

    50 / 60 CM

    CONTROLLO: la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra cui quella dei carabinieri in pensione) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali figure che perlustrano l’area in continuazione.

       7. Attività di pulizie e disinfezione

    Alla fine del giorno di mercato e o fiera l’operatore commerciale dovrà provvedere a pulire ed igienizzare e provvedere alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.

    RIAPERTURA DELL’ATTIVITA’

    Effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura, dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobile nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna comunque in ogni parte del territorio

    PULIZIA GIORNALIERA

    DELL’AMBIENTE DI LAVORO

    E DELL’ATTREZZATURA

    Procedere due volte al giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v

    SANIFICAZIONE GIORNALIERA

    DELLE SUPERFICI

    TOCCATE

    Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (come ad esempio la candeggina, che in

    PIU’ DI FREQUENTE

    commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire

    SANIFICAZIONE

    PERIODICA

    DELL’AMBIENTE DI LAVORO

    E DELL’ATTREZZATURA

    Effettuare una sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di frequente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità

    SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI

    CONTAGIO

    Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all’attività e relativa struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata.

    Inoltre si ritiene importante quanto segue:

    • Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);

    • Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;

    • Pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando prodotti disinfettanti;

    • Pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).

       8. Precauzioni comportamentali e igieniche personali

    Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:

    • il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri commercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;

    • l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;

    • per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).

    Vanno dunque seguite le seguenti procedure:

    • è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);

    • il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

    • si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti;

       9. Gestione di una persona sintomatica in azienda

    Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

    L’impresa di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

       10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

    Le associazioni, i comitati, a seconda delle dimensioni del mercato si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.


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