Ecco uno stralcio della sentenza ufficiale del TFN relativo al coinvolgimento nella combine di Savona-Teramo di Luciano Campitelli: "
Barghigiani) si recava proprio dal Campitelli".
Ecco le motivazioni della condanna del Teramo:
SS TERAMO CALCIO Srl
a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;
b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS;
c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS:
Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).