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di Redazione Picenotime
Super Green Pass per salire su bus, treni e metro, quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. Ma anche capienza ridotta negli impianti sportivi e stretta decisa per i non vaccinati. Tra nuove restrizioni e qualche allentamento, il governo vara l'ultimo decreto anti-Covid di questo secondo anno di pandemia, che si chiude con numeri record sui contagi della quarta ondata (nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100mila, CLICCA QUI PER REPORT). Il decreto approvato stasera dal Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore il 10 Gennaio, prevede tra l'altro il Green Pass rafforzato per il trasporto pubblico anche locale, per impianti sciistici di risalita, cerimonie di matrimoni, ristorazione all'aperto, psicine, sport di squadra e anche all'aperto; inoltre anche per i centri culturali e centri sociali ricreativi.
Novità anche per gli stadi: in quelli all'aperto la capienza massima sarà al 50% (finora era del 75%), in quelli al chiuso al 35%. Non passa la proposta di estendere ad altre categorie di lavoratori l'obbligo del Super Green Pass né tantomeno di renderlo generalizzato. Il Consigli dei Ministri dice dunque no, almeno per il momento, all'obbligo di Green Pass rafforzato per andare al lavoro. Una forma di compromesso potrebbe essere trovata però prevedendo il Super Green Pass per i lavoratori di quelle attività, dai ristoranti alle palestre, dai bar ai musei, dove è attualmente richiesto il Pass rafforzato ai clienti ma non al personale. La decisione per ora è comunque rinviata.
Il Governo ha accolto le indicazioni della Cabina di regia riunita in mattinata e le linee guida approvate poco prima dal Comitato Tecnico Scientifico. Per evitare che Omicron fermi l'Italia, i vaccinati con due dosi e booster che vengono a contatto con un positivo saranno esonerati dalla quarantena ma dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per una settimana. Stessa regola per chi ha fatto solo le due dosi da meno di quattro mesi, mentre chi è nell'intervallo di "rischio" tra seconda e terza dose dovrà comunque fermarsi per 5 giorni e poi avere un tampone negativo rapido o molecolare. Sempre che, naturalmente, il periodo di osservanza passi senza sintomi: per questo è prevista una sorta di "autosorveglianza". In presenza di sintomi, infatti, tutto rimarrebbe come prima.
Nessuno sconto invece sulla quarantena dei non vaccinati a contatto con un positivo: 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone. Questa era stata la decisione condivisa che il Comitato Tecnico Scientifico ha consegnato alla cabina di regia e che poi è stata fatta propria dal decreto. Un compromesso tra posizioni non proprio convergenti che interesserebbe tutti gli italiani coperti dal booster, al momento circa 17 milioni. Per i positivi, invece, per uscire dall'isolamento potrebbero bastare sette giorni seguiti da un test che potrà essere anche rapido e non più solo molecolare come adesso.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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