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Coronavirus, sindaco Monteprandone dispone chiusura totale dei parchi pubblici comunali

di Redazione Picenotime

venerdì 13 marzo 2020

Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, con un'ordinanza odierna, ha disposto la chiusura dei parchi pubblici comunali fino al 25 Marzo o comunque a cessata emergenza Coronavirus.

Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID – 19. Chiusura Parchi Pubblici Comunali.

PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

ATTESO che in data 11 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato nuove misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, rendendo maggiormente stringenti le misure previste nei precedenti DPCM dell’8 e 9 marzo 2020;

DATO ATTO che con i su richiamati provvedimenti al fine di contenere la pandemia in atto, si intende limitare al massimo la mobilità dei cittadini anche all’interno del proprio Comune;

RITENUTO necessario, al fine di circoscrivere ulteriormente la diffusione del virus, di dovere limitare le occasioni di aggregazione di persone, ancorché casuale, in luoghi pubblici;

VALUTATO che i Parchi Pubblici presenti su questo territorio comunale sono dotati di aree giochi;

CONSIDERATO che detti luoghi, per i motivi sopra esposti, possono rappresentare un potenziale rischio ulteriormente aggravato dalla presenza di bambini;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale;

VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art.50 comma 5,

ORDINA

a fare data dal 13 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 o comunque a cessata emergenza la CHIUSURA TOTALE con conseguente divieto di accesso al pubblico dei seguenti PARCHI COMUNALI:

·         Parco di Via dei Tigli –  denominato “Parco della Conoscenza”;

·         Parco di Via Leopardi – denominato “Boschetto”;

·         Parco di Via Amendola;

·         Parco di Via Saba.

Il medesimo divieto, in attuazione dei sopra richiamati DPCM 8, 9 ed 11 marzo 2020, è da intendersi altresì applicato alle altre Aree Verdi Comunali benché non delimitate fisicamente.

AVVERTE

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti, saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale.

DISPONE

 

che la presente Ordinanza sia:

 

·         pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno ed alla Regione MarcheServizio di Protezione Civile;

·         inviata per competenza al 5° Settore - Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e farla osservare.

AVVERTE altresì

che ill presente Atto potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.


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