Comunicati Stampa
di Redazione Picenotime
Il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, con un'ordinanza odierna, ha disposto la chiusura dei parchi pubblici comunali fino al 25 Marzo o comunque a cessata emergenza Coronavirus.
Ordinanza di Emergenza Sanitaria per il contagio COVID – 19. Chiusura Parchi Pubblici Comunali.
PRESO ATTO dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19, come dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
ATTESO che in data 11 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato nuove misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, rendendo maggiormente stringenti le misure previste nei precedenti DPCM dell’8 e 9 marzo 2020;
DATO ATTO che con i su richiamati provvedimenti al fine di contenere la pandemia in atto, si intende limitare al massimo la mobilità dei cittadini anche all’interno del proprio Comune;
RITENUTO necessario, al fine di circoscrivere ulteriormente la diffusione del virus, di dovere limitare le occasioni di aggregazione di persone, ancorché casuale, in luoghi pubblici;
VALUTATO che i Parchi Pubblici presenti su questo territorio comunale sono dotati di aree giochi;
CONSIDERATO che detti luoghi, per i motivi sopra esposti, possono rappresentare un potenziale rischio ulteriormente aggravato dalla presenza di bambini;
SENTITO il Comandante della Polizia Locale;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art.50 comma 5,
ORDINA
a fare data dal 13 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 o comunque a cessata emergenza la CHIUSURA TOTALE con conseguente divieto di accesso al pubblico dei seguenti PARCHI COMUNALI:
· Parco di Via dei Tigli – denominato “Parco della Conoscenza”;
· Parco di Via Leopardi – denominato “Boschetto”;
· Parco di Via Amendola;
· Parco di Via Saba.
Il medesimo divieto, in attuazione dei sopra richiamati DPCM 8, 9 ed 11 marzo 2020, è da intendersi altresì applicato alle altre Aree Verdi Comunali benché non delimitate fisicamente.
AVVERTE
che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti, saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia:
· pubblicata all’Albo Pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno ed alla Regione Marche – Servizio di Protezione Civile;
· inviata per competenza al 5° Settore - Polizia Locale che è tenuta ad eseguirla e farla osservare.
AVVERTE altresì
che ill presente Atto potrà essere revocato
in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo Nazionale o Regionale.
Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
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