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Lavoro, convitti statali: esiste la parità di genere tra gli educatori professionali?

di Redazione Picenotime

Nel 2026 parlare di discriminazione di genere nell’accesso al lavoro pubblico dovrebbe suonare come un’anomalia del passato. Eppure, all’interno dei Convitti statali italiani, questa anomalia continua a manifestarsi in modo silenzioso ma strutturale, incidendo direttamente sulle carriere del personale educativo, soprattutto femminile.

I Convitti sono istituzioni educative complesse, con una funzione che va ben oltre la semplice sorveglianza: educazione, accompagnamento, crescita personale degli studenti e delle studentesse. Nonostante ciò, la nomina degli educatori continua a fondarsi su una distinzione rigida tra posti “maschili” e “femminili”, soprattutto in relazione al servizio notturno. Stiamo parlando di posti pubblici, statali.

Così, può capitare che un educatore professionale appena laureato, con il minimo del punteggio, vada a scavalcare un altro educatore con punteggio più elevato. Sì, avete capito bene, in una società in cui si parla sempre più di meritocrazia, questa finisce per non contare più niente se devi lavorare in un convitto!

Questo perchè?

Nella determinare dell'organico convittuale annuale, vi è una distinzione tra educatori ed educatrici in rapporto alla percentuale del numero degli iscritti e delle iscritte, in regime di convittori e convittrici, semiconvittori e semiconvittrici: ma le graduatorie GAE, GPS, d'istituto sono uniche, e dovrebbe esserlo indistintamente dalla percentuale maggiore o minore delle distinte identità di genere, specie nella attuale società, ritenuta fluida.

Invece, se in un convitto ci sono iscritti più maschi che femmine (situazione che si verifica spesso), ci saranno più educatori di genere maschile, e viceversa. Poi in taluni convitti italiani si impedisce alle donne di poter svolgere le attività di sorveglianza notturna, quindi in caso di supplenze, le educatrici donne non vengono convocate, ed addirittura si fanno interpelli solo per uomini.

Non si tratta più di singoli episodi, ma di un meccanismo organizzativo radicato, che sopravvive grazie a interpretazioni normative obsolete e a prassi amministrative mai realmente riformate. Non vengono rispettati gli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, non vengono seguite le norme di base delle pari opportunità e della parità di genere, non vengono considerate le direttive europee e neanche la legge 107/15 (che mira a promuove il rispetto della persona, la parità tra i sessi e la prevenzione delle discriminazioni, in ambito scolastico).

Il personale educativo è equiparato giuridicamente ed economicamente ai docenti e, quindi, non dovrebbe avere gli stessi diritti? Pensate se le cattedre degli insegnanti fossero assegnate in base al numero e al sesso degli studenti della classe?

Secondo quanto afferma Marina Capponi, avvocata del foro di Firenze, ricostruendo la particolare disciplina legale che ancora oggi consente, per l’assunzione negli educandati e convitti, di operare assunzioni in base al sesso: 

"L'operazione organizzativa di distribuzione dei posti sarebbe comunque salvaguardata, conservando il reclutamento attraverso la sola graduatoria a punteggio ed eliminando la selezione per genere.

Ciò consentirebbe di lasciare intatto il “sistema” attuale delle strutture residenziali e semiresidenziali, con la ripartizione tra convitti maschili ed educandati femminili, tenendo però conto dell’osmosi già avvenuta di fatto tra convittori e convittrici, attraverso l’ingresso misto ed indifferenziato di allievi ed allieve in entrambe le tipologie di struttura, indipendentemente dal genere, conformando finalmente tale “sistema” anche sotto il profilo del reclutamento del personale ai principi antidiscriminatori che presidiano l’accesso al lavoro, grazie ad una operazione “chirurgica” sulle due norme sopra ricordate.

Sarebbe un intervento ablativo indubbiamente di grana fine, ma non impossibile, e soprattutto che non determinerebbe una irrimediabile disarmonia. L’eventuale vuoto normativo sarebbe infatti superabile con un semplice intervento di natura regolamentare, da attuarsi mediante norme secondarie, con il quale determinare il numero degli istitutori/trici nel suo complesso, sulla base del numero globale degli/delle allievi/e. In questa prospettiva forse una riproposizione della questione alla Consulta non si potrebbe escludere, ove il quesito venisse articolato non più in funzione dell’illegittimità della sola norma attualmente censurata, ma del combinato disposto di questa con l’art. 20 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81.   

Confidiamo pertanto in una positiva evoluzione della materia, che permetta di rimuovere un’oggettiva, attuale ed inaccettabile criticità che va a discapito di lavoratori qualificati e soprattutto di lavoratrici, dal momento che, di fatto, le convittrici sono generalmente in numero minore dei convittori, anche per la tipologia degli istituti scolastici ai quali sono collegati, in prevalenza di natura tecnica, meno frequentati dalle ragazze a cagione del noto fenomeno della segregazione formativa. Con una conseguente penalizzazione proprio di quella fascia di popolazione lavorativa che nel nostro Paese è più debole e meno rappresentata sotto il profilo occupazionale, ovvero le donne".



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