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Agricoltura: obbligo assicurativo mezzi agricoli in aree private

di Redazione Picenotime

La pubblicazione delle FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sull’applicazione della Direttiva UE 2021/2118 in materia di RC auto introduce chiarimenti attesi su uno dei temi che, nell’ultimo anno e mezzo, aveva generato maggiori incertezze per il settore agricolo e della meccanizzazione: l’obbligo assicurativo per i mezzi agricoli e per i veicoli presenti in aree private, piazzali aziendali, concessionarie e spazi interni non aperti al pubblico.

Le indicazioni del MIMIT contribuiscono a definire meglio il perimetro applicativo di un provvedimento di derivazione comunitaria giusto e doveroso, finalizzato a rafforzare la tutela dei terzi e delle vittime, ma che aveva sollevato forti dubbi operativi per imprese agricole, agromeccaniche, concessionari, rivenditori e costruttori.

In particolare, il Ministero chiarisce che i veicoli fermi e chiusi in aree private, coperte o scoperte, come autorimesse, garage, cortili o giardini, sono in linea generale soggetti all’obbligo di assicurazione RC auto. Il principio alla base della nuova disciplina, infatti, non è più legato soltanto alla circolazione su strada, ma alla funzione del veicolo, a prescindere dal fatto che esso si trovi in area pubblica o privata.

Accanto a questo chiarimento generale, le FAQ precisano però alcune casistiche di particolare rilievo per la filiera. I veicoli non ancora immatricolati non sono soggetti all’obbligo assicurativo quando si trovano in aree o piazzole di concessionari; per circolare su strada, in quanto non immatricolati, potranno invece farlo, come è già prassi, munendosi di targa prova con relativa copertura RC auto. Si tratta di un’indicazione importante per concessionari, rivenditori e operatori che gestiscono quotidianamente mezzi nuovi non ancora immatricolati, fermi in piazzale o in attesa di consegna.

Ulteriore chiarimento riguarda i veicoli immatricolati destinati alla vendita. Se sono stati oggetto di minivoltura, non sono soggetti all’obbligo assicurativo RC auto ordinario, ferma restando la possibilità di circolazione solo per finalità legate alla vendita, con targa prova e apposita copertura assicurativa. In assenza di minivoltura, invece, il veicolo resta soggetto all’obbligo assicurativo in capo al proprietario del veicolo.

La filiera agricola e agromeccanica – dai costruttori di Federunacoma ai rivenditori di Federacma, dai contoterzisti di CAI Agromec e UNCAI fino alle organizzazioni agricole CIA-Agricoltori Italiani, Confagricoltura e Copagri – accoglie con favore questi chiarimenti, che rappresentano un passaggio risolutivo rispetto a molte delle criticità operative segnalate dagli operatori.

Il tema era stato posto con forza dalle organizzazioni della filiera, che avevano evidenziato la necessità di distinguere le diverse situazioni operative: mezzi agricoli utilizzati esclusivamente in fondi e aziende agrarie, macchine non ancora immatricolate, veicoli in deposito presso concessionari e rivenditori, mezzi usati destinati alla vendita, macchine ferme in piazzali o spazi aziendali interni.

“Le FAQ del MIMIT rappresentano un passaggio decisivo, perché consentono di superare una parte significativa delle incertezze applicative che rischiavano di creare difficoltà concrete agli operatori – dichiarano le organizzazioni –. Ringraziamo il Governo per aver dato seguito a una richiesta di chiarezza che proveniva da tutta la filiera e che ha trovato sostegno e interessamento in diversi parlamentari. L’obiettivo non è mai stato mettere in discussione la necessità di garantire adeguate tutele assicurative, ma evitare che un principio corretto si traducesse in obblighi poco chiari, difficilmente applicabili o non coerenti con la realtà quotidiana delle imprese”.

I chiarimenti ministeriali si inseriscono in un percorso più ampio, che ha visto anche il Parlamento intervenire sul tema con la legge annuale sulle piccole e medie imprese, prevedendo una deroga per le macchine agricole di cui all’articolo 57 del Codice della strada, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, quando operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria, che comprenda anche il rischio di movimentazione, fornendo un quadro operativo più chiaro ad aziende agricole e costruttori di macchinari.

“Quella pubblicata dal MIMIT è la chiarezza che il settore attendeva – concludono le organizzazioni –. Ora è fondamentale garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e favorire la concreta disponibilità di strumenti assicurativi adeguati alle diverse esigenze operative. La sicurezza e la tutela dei terzi restano priorità assolute, ma devono essere accompagnate da regole certe, comprensibili e sostenibili per chi opera ogni giorno nell’agricoltura, nell’agromeccanica e nella produzione e distribuzione delle macchine agricole”.

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