San Benedetto: certificati anagrafici, si possono produrre da casa
di Redazione pt
giovedì 17 dicembre 2020
L'accesso alla sezione “Servizi online” del sito istituzionale consente ai cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di San Benedetto del Tronto di visualizzare la propria posizione anagrafica, nonché di produrre le proprie certificazioni per sé e per il proprio nucleo familiare, siglate con un sigillo digitale a firma del Sindaco, o, in alternativa, ottenere la propria autocertificazione anagrafica precompilata.
Per accedere al servizio telematico, l'utente dovrà necessariamente disporre dello SPID, o di una Carta di Identità Elettronica 3.0 (cioè quelle emesse a partire dal 3 agosto 2017 e provviste di PIN ad 8 cifre rilasciato in sede di emissione). In alternativa, occorre avere uno strumento di autenticazione Cohesion (piattaforma della Regione Marche): tutte queste modalità di riconoscimento certificato servono per interagire con i servizi della Pubblica Amministrazione. Non occorrono quindi ulteriori fasi di registrazione.
Il Servizio offerto è completamente gratuito, ferma restando l’eventuale apposizione del bollo, nei casi previsti dalla legge, da parte dell'utente stesso, al fine di dare piena validità al certificato richiesto.
Per accedere ai servizi di cui si parla occorre raggiungere il seguente link:
https://cityportal.comunesbt.it/cityportal/privateArea/AnagrafeMenu.jsf
oppure andare sul sito comunale www.comunesbt.it seguendo il percorso “L’Amministrazione – Servizi On line- Certificati anagrafici”).
Una volta scelto il tipo di servizio di cui si necessita, selezionare la casella “clicca qui per accedere con Cohesion” ed individuare la modalità di accreditamento di cui si dispone per entrare nel portale.
Ricordiamo comunque che il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto anche come “Decreto Semplificazioni”), introduce una significativa innovazione in materia di autocertificazioni, imponendole non più soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.
La stessa legge ha di fatto soppresso la condizione del consenso da parte dei privati destinatari dei documenti e prevista dall’art. 2 del D.P.R. 445/2000, aprendo, così, ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.
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