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Ascoli Piceno, regolamentazione circolazione in occasione della ''Marino Run''

di Redazione Picenotime

venerdì 09 maggio 2025

Con l'ordinanza dirigenziale n. 260 del 9 maggio 2025 l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno dispone la sospensione temporanea della circolazione il giorno 10 maggio 2025 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 circa e comunque fino al termine della manifestazione "Marino run", per tutto il percorso in premessa indicato e secondo le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale sospensione temporanea dovrà essere attuata a mezzo Scorta Tecnica e personale abilitato alla viabilità.In ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi ancora in corsa dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile di “inizio gara” fino all’eventuale passaggio, in base alla lunghezza del tracciato di gara, del veicolo che espone il cartello mobile di “fine gara” (art.360 Reg.Esec.CdS) e della relativa carovana. Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

è fatto altresì divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti( ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

È fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli altri Organi di Polizia preposti alla vigilanza.


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