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Ascoli Piceno: emessi 3 fogli di via obbligatori, 1 avviso orale e 1 Daspo ad un tifoso bianconero

di Redazione Picenotime

giovedì 02 maggio 2024

Il questore della Provincia di Ascoli Piceno ha emesso nella decorsa settimana 5 misure di prevenzione personale3 fogli di via obbligatori, 1 avviso orale ed 1 DASPO. Tali provvedimenti rappresentano lo sforzo che la Polizia di Stato sta esprimendo come attività di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Diversi i precedenti in capo ai soggetti che hanno fatto scattare la misura del foglio di via obbligatorio, i quali si sono resi responsabili, uno del reato di furto, e gli altri due di insolvenza fraudolenta. 

Il questore ha emesso un avviso orale con prescrizioni” nei confronti di un soggetto responsabile del reato di minacce e già gravato da precedenti specifici, pertanto ritenuto socialmente pericoloso, col quale lo ha avvisato che esistono indizi a suo carico, invitandolo, nel contempo, a mantenere una condotta conforme alla legge e avvisandolo che in caso di ulteriori violazione potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’avviso orale con prescrizioni, a cui può seguire la revoca della patente di guida, rappresenta un provvedimento particolarmente incisivo in quanto il Questore può imporre al destinatario della misura il divieto di possedere o utilizzare taluni oggetti o strumenti che possano essere utilizzati per mettere in atto le attività criminali: apparati di comunicazione, riproduzioni di armi ed altro ancora. 

Infine, è stato emesso un provvedimento di DASPO ad un soggetto della tifoseria locale perché in occasione dell’incontro di calcio “Ascoli-Modena” dello scorso 20 Aprile si rendeva responsabile di una condotta tale da creare turbativa all’ordine e la sicurezza pubblica. Nello specifico, durante una contestazione, lanciava in direzione del parterre delle bottigliette contenente del liquido. Quale conseguenza del DASPO l’uomo, per due anni,avrà ora il divieto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive sul territorio nazionale, relativi ai Campionati nazionali professionistici e semiprofessionistici, ai tornei internazionali, agli incontri amichevoli nonché in tutti i luoghi interessati dallo svolgimento degli allenamenti delle squadre impegnate nei suddetti campionati e nelle competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio,  ovvero Enti ed Organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro dello sport indicato nel Provvedimento e per il periodo che va dalle due ore prima dell'inizio e due ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle Stazioni Ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei, agli autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di inottemperanza, il trasgressore verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria.


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