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Ascoli Calcio, Guiebre entra in diffida. Sambenedettese, pesante ammenda e squalifica per Alfieri

di Redazione Picenotime

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Aboul Razack Guiebre (foto Ascoli Calcio)

Aboul Razack Guiebre (foto Ascoli Calcio)

Aboul Razack Guiebre (foto Ascoli Calcio)

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha squalificato due calciatori dopo la ventinovesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Un turno di stop per Matteo Solini del Ravenna e per il centrocampista della Sambenedettese Vincenzo Alfieri. 


In casa bianconera nona ammonizione stagionale per Abdoul Razack Guiebre che entra in diffida al pari di Simone D'Uffizi. Settimo cartellino giallo per Nicholas Rizzo, terzo per Mohammed Amine Chakir e Giovanni Corradini.


Ammenda di 200 euro al club di Corso Vittorio Emanuele per "A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% dei 3269 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati exart. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".



Ammenda di 2mila euro alla Sambenedettese per "avere, i suoi sostenitori (80% di 1952 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 6° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte;

2. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altre due squadre avversarie;

3. al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 3), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)".



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Commenti

Jeannette
lunedì 02 marzo 2026

Che schifo queste norme.
Vomito