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Ascoli Calcio, secondo giallo stagionale per Zebli. Un turno di stop per Kingsley

di Redazione Picenotime

martedì 04 settembre 2018

Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia ha squalificato un solo giocatore per un turno dopo la seconda giornata di Serie B. Si tratta del centrocampista del Perugia Michael Kingsley, espulso a metà del secondo tempo del match con l'Ascoli "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco" ai danni dell'attaccante bianconero Nikola Ninkovic.

In casa Ascoli secondo giallo stagionale per il centrocampista Pierre Zebli.

In merito alla gara Cosenza-Verona non disputata per le pessime condizioni di gioco del terreno dello stadio "Marulla" il Giudice Sportivo "si riserva di decidere anche in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della Soc. Hellas Verona".

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

NESTA Alessandro (Perugia): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un'espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

LIVERANI Fabio (Lecce): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

LO MONACO Massimo (Perugia): per avere, al 42° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale.

MULTE CLUB

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti


Rosso Kingsley (ph. Loris Cerquiglini)

Rosso Kingsley (ph. Loris Cerquiglini)

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