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Ascoli Calcio, le novità e gli step burocratici per l'iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026

di Redazione Picenotime

martedì 27 maggio 2025

In attesa che possa essere formalizzato a breve il passaggio di proprietà, l'Ascoli è chiamato ad intraprendere l'iter burocratico per l'iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026.

La variazione più significativa rispetto ad un anno fa riguarda l’aumento dell’importo della fideiussione bancaria o assicurativa che i club dovranno depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. La garanzia a prima richiesta passa da 350.000 euro a 700.000 euro, con un incremento del 100% rispetto alla stagione precedente. Analogamente, anche l’alternativa dell’escrow account – conto di deposito a garanzia – subisce lo stesso raddoppio. La decisione della Federazione nasce dall’esigenza di “salvaguardare l’integrità dei Campionati” e “rafforzare ulteriormente i presidi a garanzia della solidità economico-finanziaria delle società”.

Un’importante novità è rappresentata dall’introduzione di un sistema premiale per le società che dimostrano una solida situazione finanziaria. Se l’indicatore di liquidità, calcolato sulla base della situazione patrimoniale intermedia al 31 Marzo 2025, rispetterà la misura minima di 0,8, la fideiussione richiesta rimarrà quella della stagione precedente, pari a 350.000 euro. Questo meccanismo rappresenta un incentivo verso la corretta gestione economica dei club. D’altra parte, se l’indicatore di indebitamento presenterà un valore superiore alla soglia di 1,2 e/o l’indicatore di costo del lavoro allargato supererà la soglia di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di liquidità subirà un incremento del 15%. I club avranno tempo fino al termine perentorio del 6 Giugno 2025 per completare gli adempimenti richiesti .

CLICCA QUI PER COMUNICATO UFFICIALE FIGC

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 2025/2026

Ogni società sportiva professionistica, in possesso del titolo sportivo per ottenere l’ammissione al Campionato Serie C, deve ottemperare alle disposizioni - afferenti ai criteri legali ed economicofinanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi - previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla prossima stagione sportiva.

Anche per la stagione 2025/2026, il Sistema Licenze Nazionali è particolarmente rigoroso quanto agli adempimenti richiesti per l’ammissione e quanto alle scadenze ivi indicate; la F.I.G.C. ha più volte evidenziato come l’inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025 (11 giugno 2025 per le società di Serie C finaliste dei Play Off 2024/2025), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti, determini la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2025/2026. 

1. Adempimenti legali ed economico-finanziari

Le società sportive sono tenute ad attenersi, ai fini della predisposizione e del deposito della documentazione per l’ammissione al Campionato, alle disposizioni che, per la stagione sportiva 2025/2026, il Consiglio Federale ha emanato con l’approvazione del Sistema Licenze Nazionali pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 287/L del 18 aprile 2025), così come modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 258/A del 30 Aprile 2025 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 296/L del 2 maggio 2025).

Con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Lega Pro:

- le società sportive – ad eccezione delle società di Serie C ammesse alla disputa della Finale dei Play Off 2024/2025 - devono assolvere agli adempimenti di cui ai successivi paragrafi A), B), C) e D) entro e non oltre il termine perentorio del 6 giugno 2025;

- le società di Serie C ammesse alla disputa della Finale dei Play Off 2024/2025 devono assolvere agli adempimenti di cui ai successivi paragrafi A), B), C) e D) entro e non oltre il termine perentorio dell’11 giugno 2025.

Le società che richiedono l’ammissione al Campionato di Serie C devono:

A) Depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Pro, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale (all. n. 1). Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale, le società devono provvedere al versamento della tassa di iscrizione costituita da una quota per costi di funzionamento della Lega Pro e per la realizzazione di progetti associativi e da una quota di partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro (fermo restando, per le società non associate alla Lega Pro nella stagione 2024/2025, il versamento di una quota straordinaria come previsto al successivo paragrafo A.4); le società sono, altresì, tenute al versamento della rispettiva quota di corrispettivo, prevista per l’annualità calcistica, a favore della Calcio Servizi Lega Pro s.r.l. per i servizi resi da quest’ultima. I titoli o le reversali di pagamento delle predette quote dovranno essere depositati nei termini e con le modalità indicate al punto A.4).

In particolare:

A.1) Per le società che non sono ammesse alla disputa della Finale dei Play Off il termine ultimo del 6 giugno 2025 per il deposito della domanda di ammissione è inderogabile e posto a pena di decadenza; analogamente, il termine ultimo dell’11 giugno 2025 è inderogabile e posto a pena di decadenza per le società che disputano la Finale dei Play Off. Il deposito effettuato dopo la scadenza del termine come sopra rispettivamente previsto determina la mancata concessione della Licenza Nazionale.

A.2) La domanda di ammissione contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale deve essere predisposta in conformità al modello allegato al presente comunicato che, in quanto utilizzato indistintamente da ogni società sportiva in possesso del titolo per partecipare al Campionato, non può essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni.

A.3) La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva: qualora la stessa venga depositata in Lega tramite consegna dell’originale cartaceo, la sottoscrizione del legale rappresentante deve essere autografa e autenticata da un notaio; qualora il deposito venga effettuato tramite posta elettronica certificata (ammissionilegapro@legalmail.it), la sottoscrizione del legale rappresentante deve essere apposta esclusivamente con firma digitale certificata e, in questa seconda ipotesi, non è necessaria l’autentica notarile.

A.4) L’importo complessivamente dovuto per tassa di iscrizione nella stagione sportiva 2025/2026 è costituito da una quota per costi di funzionamento della Lega Pro e per la realizzazione di progetti associativi, da una quota di partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro e da una quota di corrispettivo dovuta alla Calcio Servizi Lega Pro s.r.l. che, per la stessa, emetterà, al momento del versamento dei singoli ratei, regolari fatture alla società sportiva.

Per le sole società sportive non associate alla Lega Pro nella stagione sportiva 2024/2025 è previsto, ai fini dell’ammissione, il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione alle competizioni ufficiali di Lega Pro.

Quote per società associata alla Lega Pro nella stagione 2024/2025

- Quota per costi di funzionamento della Lega e progetti associativi € 2.000,00

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali di Lega Pro € 48.000,00

- Quota parte corrispettivo Calcio Servizi s.r.l. (iva Inclusa) € 10.000,00

- Totale € 60.000,00

Termini e modalità di versamento:

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) a titolo di quota per costi di funzionamento della Lega Pro e per la realizzazione di progetti associativi e in conto quota partecipativa, da versarsi, ai fini dell’ammissione, entro e non oltre il 6 giugno 2025 o entro e non oltre l’11 giugno 2025 per le sole società ammesse alla disputa della Finale dei Play Off 2024/2025, con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Pro ovvero tramite bonifico sulle coordinate bancarie infra indicate; in questa seconda ipotesi, dovrà essere trasmessa, tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre il predetto termine, la reversale di bonifico con l’indicazione del relativo numero identificativo univoco (C.R.O./T.R.N.); la disposizione di bonifico tramite home banking che non riporti l’indicazione del numero identificativo univoco costituisce adempimento del requisito di cui al presente punto A.4) solo nel caso in cui la valuta risulti accreditata entro il medesimo termine essenziale sopra determinato. 

- € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) a titolo di residua quota di partecipazione, da versarsi tramite bonifico in favore della Lega Pro sulle coordinate bancarie infra indicate, in n. 8 ratei di € 5.625,00 (euro cinquemilaseicentoventicinque/00) ciascuno, con scadenza il giorno 28 di ogni mese a partire da settembre 2025 e con termine ad aprile 2026; in difetto di versamento i singoli ratei saranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva, a ciascuna delle scadenze mensili sopra indicate. 

- € 10.000,00 (euro diecimila/00) Iva inclusa a titolo di quota parte corrispettivo Calcio Servizi Lega Pro s.r.l., da versarsi, tramite bonifico in favore della stessa sulle coordinate bancarie infra indicate, in n. 2 ratei di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ciascuno, con scadenza rispettivamente il giorno 28 dei mesi di luglio 2025 e agosto 2025; in difetto di versamento i singoli ratei saranno corrisposti dalla Lega Pro ed iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate.

B) Depositare, presso la Lega Pro, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 700.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui l’indicatore di Liquidità calcolato, secondo quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF e determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di 0,8, ovvero nel caso in cui la eventuale carenza finanziaria sia ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima, l’importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

Qualora il relativo indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 1,2 e/o il relativo indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

In caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità nella misura minima di 0,8, tenuto conto anche degli eventuali interventi correttivi, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 26 maggio 2025. Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

L’accettazione della garanzia fideiussoria è subordinata all’assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

B.1) Si precisa che, per quanto riguarda detta garanzia fideiussoria, in ordine al capitale garantito non potranno effettuarsi operazioni di compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega vantati a qualsivoglia titolo, inclusi quelli derivanti da saldi attivi della campagna trasferimenti.

B.2) La garanzia fideiussoria richiesta per l'ammissione al Campionato dovrà essere rilasciata nell'interesse della società richiedente l’ammissione, fermo restando che l'eventuale escussione non potrà mai realizzare indebitamento della società stessa verso la garante, dovendo essere l’eventuale controgaranzia prestata esclusivamente da terzi.

B.3) La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata con validità fino al 2 novembre 2026 e dovrà essere redatta dall’istituto garante su propria carta intestata in conformità ai modelli, rispettivamente predisposti per banche, società assicurative e società ex art. 106 TUB, resi disponibili dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 260/A del 30 Aprile 2025; il testo della garanzia non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni rispetto al modello predisposto dalla F.I.G.C. in quanto le pattuizioni ivi previste sono essenziali ed inderogabili, nonché identiche per ciascuna società richiedente l’ammissione.

B.4) Nel caso in cui la società sportiva che richiede l’ammissione intenda depositare una fideiussione a prima richiesta rilasciata da società assicurative ai sensi del par. B. lett. b) del presente Comunicato, la stessa sarà tenuta altresì a depositare, in allegato al contratto di garanzia, dichiarazione del funzionario dell’Istituto assicurativo all’uopo abilitato, come da modello allegato al presente comunicato, comprovante la sussistenza dei requisiti elencati nel predetto paragrafo e di cui al Titolo I, Par. V), lett. A), n. 2), lett. b) e Par. VI), lett. A), n. 2, lett. b) del Sistema Licenze Nazionali 2025/2026, nonché documentazione a supporto, e precisamente:

- iscrizione all’Albo IVASS;

- autorizzazione all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2 comma 3 del Codice delle assicurazioni private;

- certificazione del rating assegnato;

- documento SFCR.

C) In alternativa alla garanzia fideiussoria a prima richiesta di cui al precedente punto B), le società sportive possono costituire un “deposito a garanzia” (c.d. escrow account) dell’importo di euro 700.000,00 presso banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia depositando, presso la Lega Pro, l’originale del contratto di deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui l’indicatore di liquidità calcolato, secondo quanto previsto dall’art. 85 delle NOIF e determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, rispetti la misura minima di 0,8, ovvero nel caso in cui la eventuale carenza finanziaria sia ripianata ai fini del ripristino della suddetta misura minima, l’importo del deposito a garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

Qualora il relativo indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 1,2 e/o il relativo indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello soglia della misura di 0,7, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

In caso di mancato rispetto dell’indicatore di liquidità nella misura minima di 0,8, tenuto conto anche degli eventuali interventi correttivi, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 26 maggio 2025.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, mediante le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

C.1) a differenza della garanzia fideiussoria a prima richiesta, il contratto di escrow prevede, quali parti contraenti, la società sportiva, l’Istituto Bancario e la Lega Pro; gli adempimenti fissati nel contratto (C.U. F.I.G.C. n. 260/A del 30 Aprile 2025) devono essere svolti nel rispetto della cronologia ivi prevista e la Lega Pro, in qualità di contraente beneficiario, potrà apporvi la sottoscrizione in calce previa verifica della corretta esecuzione degli stessi anche sotto il profilo temporale.

Conseguentemente, le società sportive che intendono avvalersi dell’escrow account per l’ammissione al Campionato, devono dar corso ai relativi adempimenti contrattuali in tempo utile per consentire alla Lega la predetta verifica e, successivamente, la sottoscrizione del contratto.

C.2) Il contratto di deposito a garanzia (escrow agreement) dovrà avere efficacia fino al 2 novembre 2026 e dovrà essere redatto in conformità al modello reso disponibile dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 260/A del 30 Aprile 2025 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 298/L del 2 maggio 2025); il testo del contratto non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni rispetto al modello predisposto dalla F.I.G.C. in quanto le pattuizioni ivi  previste sono essenziali ed inderogabili, nonché identiche per ciascuna società richiedente l’ammissione.

D) Depositare, presso la Lega Pro, la “dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B” o comunque da parte di una Lega superiore in caso di ammissione al campionato organizzato da quest’ultima nella stagione sportiva 2026/2027. La dichiarazione di tale espressa accettazione, quale prevista nel Titolo I), par. V), lett. A), n. 4) e Par. VI), lett. A), n. 4 delle Licenze Nazionali, è già contenuta nel testo del modello della domanda di ammissione alle competizioni ufficiali Lega Pro per la stagione 2025/2026 e vincola la società per le tre stagioni sportive successive, fin quando la stessa rimarrà in organico alla Serie B o alla Serie A. 

D.1) Si conferma, pertanto, la normativa relativa alla destinazione obbligatoria, per finalità mutualistiche, di parte dei maggiori proventi assegnati dalle Leghe superiori alle società che saranno promosse in Serie B al termine del Campionato Serie C 2025/2026, o comunque saranno ammesse ad un campionato professionistico organizzato da una Lega superiore nella stagione 2026/2027. In tal caso, l’obbligazione mutualistica vincola la società sportiva per le stagioni sportive 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, a condizione che la stessa rimanga nell’organico della Serie B o della Serie A. La parte di tali proventi da corrispondere alla Lega Pro sarà pari ad Euro 516.456,9 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione al primo posto del girone di appartenenza e ad Euro 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di ammissione al campionato di una Lega superiore. Gli indicati importi dovranno essere versati, anche per il tramite della Lega di appartenenza, direttamente nelle casse della Lega Pro in due tranche di uguale importo (in ognuna delle tre stagioni sportive successive), la prima entro e non oltre il 30 dicembre, la seconda entro e non oltre il 30 giugno o, comunque, entro e non oltre il termine previsto dalla normativa federale per il saldo della debitoria sportiva relativa al mese di giugno.

D.2) Le disposizioni regolamentari, confermate anche per la stagione sportiva 2025/2026, prevedono, altresì, che le società retrocesse alla Lega Pro, anche a seguito di provvedimento degli Organi di giustizia sportiva, non debbano percepire importi a titolo di “contributo di mutualità” nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori.

E) Depositare presso la Lega Pro un’autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti (ovvero dal presidente del collegio sindacale o dal presidente del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico), attestante l’assolvimento del pagamento di tutti i debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025 maturati nei confronti di società affiliate alla F.I.G.C. e di tutti i debiti derivanti da pronunce arbitrali.

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Commenti

marco
martedì 27 maggio 2025

-10 al giorno del giudizio universale... se sara'pulcinelli bis... questa volta salto.. mi basta e avanza la stagione scorsa... non si augura a nessuno... Forza picchio sempre e speriamo che vada in porto se c'è qualcosa di vero...


ermanno
martedì 27 maggio 2025

Vedo nubi molto nere all'orizzonte...


periferico
martedì 27 maggio 2025

Sto aspettando il messaggio di Remo che come al solito dirà iscrizione sicura.... E magari si vince pure il campionato..... Fac fac


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