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Ascoli Calcio, rischio di chiusura della Curva Nord al prossimo coro di propaganda ideologica. Prima ammonizione per Curado

di Redazione Picenotime

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Marcos Curado (foto Ascoli Calcio)

Marcos Curado (foto Ascoli Calcio)

Marcos Curado (foto Ascoli Calcio)

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha squalificato un solo calciatore dopo la quinta giornata del girone B del campionato di Serie C. Si tratta del difensore del Livorno Mario Noce, che salterà quindi la prossima partita interna contro l'Ascoli.

In casa bianconera primo cartellino giallo stagionale per Marcos Curado. Restano sei i turni di stop da scontare per mister Francesco Tomei dopo l'espulsione accusata nella gara contro la Juventus Next Gen, con il club di Corso Vittorio Emanuele che ha comunque inoltrato ufficialmente ricorso.

Il Giudice Sportivo, in relazione al match Perugia-Ascoli, "lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce che:

1. al 17° minuto del secondo tempo, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli, presenti nel Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte;

2. al termine della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 783 ed il 30% circa di essi si rendeva responsabile dei cori sopra riportati.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della Società ospitata, ad avviso di questo Giudice, integra in modo inconfutabile una propaganda ideologica non consentita, atteso il chiaro ed univoco contenuto di entrambi i cori intonati, entrambi, per due volte ciascuno. In conseguenza si deve ritenere applicabile il disposto di cui al 1° comma dell’art. 28 C.G.S. nella parte in cui recita «Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.»

Per quanto attiene agli altri elementi essenziali richiesti per l’integrazione della fattispecie in esame, da una parte, va rilevato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, opportunamente posizionati tra le due panchine, sotto la Curva Sud Ospiti e sotto la Curva Nord nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Rimanendo così, irrevocabilmente integrato il requisito della percezione della condotta.

Passando all’esame dell’ulteriore elemento essenziale, ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori (783) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 30% di coloro che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e che vanno sanzionati come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d), C.G.S., ovvero con l’obbligo per la Società ospitata di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione delle modalità complessive dei fatti.

In proposito vale rilevare che, dagli elementi istruttori acquisiti dalla Procura Federale e riportati nel relativo referto, emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto nel Settore Curva Sud Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Curva Nord dello Stadio del Duca Ascoli.

Infine, si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. P.Q.M. in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.:

- delibera di sanzionare la Società ASCOLI con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo di spettatori.

Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".




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Commenti

Jeannette
martedì 16 settembre 2025

...... e poi ci sta gente che pensa che nel derby sarà consentito di entrare anche agli ospiti.....
Aggiungo inoltre che la società deve parlare con chi lancia questi cori in curva.
La squalifica sarebbe un danno enorme.
Lo sappiamo benissimo che in Italia ci sono 2 pesi e 2 misure.... a parità di cori di discriminazione, quelli riguardanti una parte politica pesano 1000 volte di più di quelli dell'altra parte.... questo è un fatto, dobbiamo adeguarci, non ci sono alternative.
Avanti Picchio!


Luciano
martedì 16 settembre 2025

Sabato c'è Livorno ascoli con forte rivalità per motivi politici altro che Perugia mettiamoci l'anima in pace la curva ce la chiuderanno


attilio messina
martedì 16 settembre 2025

Hanno deciso che deve salire l'Arezzo....si è intuito anche dalla direzione arbitrale di Juve Next -Arezzo...e di Ascoli -Juve next


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