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Ascoli Calcio, ammenda per cori contro tifosi di altra società e lancio di oggetti in campo. Curado in diffida

di Redazione Picenotime

Il Giudice Sportivo Stefano Palazzi ha squalificato cinque calciatori dopo la ventiseiesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Un turno di stop per Marco Chiosa e Matteo Gilli dell'Arezzo, Hraiech Saber del Gubbio, Luca Bonassi del Livorno e Giovanni Di Renzo della Vis Pesaro.


In casa Ascoli entra in diffida il capitano Marcos Curado dopo la quarta ammonizione stagionale. Squalificato per una giornata (più ammenda di 500 euro) il fisioterapista bianconero Andrea Santori per "avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e uscendo dall’area tecnica proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva)".

Non ci sono squalificati nelle file del Bra prossimo avversario del Picchio allo stadio "Sivori" di Sestri Levante. 


Ammenda di 800 euro al club di Corso Vittorio Emanuele "A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 2292 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 17°, al 19° e al 79° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società, ripetuti in tutte le predette circostanze per tre volte;


B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,consistiti nell’aver lanciato:


1. al 20° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;


2. durante la gara, vari bicchieri di plastica semipieni e alcuni contenitori di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.


Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, 65/345 comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).".




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