Ascoli Calcio, il nuovo regolamento della Serie C per la composizione delle liste. Limite massimo di 8 prestiti
di Redazione Picenotime
mercoledì 26 giugno 2024
Aprirà ufficialmente i battenti Lunedì 1° Luglio la sessione estiva di calciomercato. L'Ascoli, nella composizione della rosa, dovrà rispettare il nuovo regolamento varato dalla Lega di Serie C per la stagione 2024/2025.
Da quest'anno, infatti, sono 23 i calciatori che potranno essere inseriti nella "Lista professionisti", senza alcun vincolo di età. All'interno della stessa lista, sono ammessi al massimo fino ad 8 giocatori in prestito da altre squadre, anche in questo caso senza vincolo di età.
E' invece illimitata la "Lista dei calciatori del settore giovanile", ovvero quei giocatori nati successivamente al 1° Gennaio 2002 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per almeno due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali devono aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Juniores Provinciali/Regionali/Nazionali, Allievi Provinciali/Regionali, Giovanissimi Provinciali/Regionali ed Esordienti. In questa lista dovranno essere inseriti almeno 4 calciatori provenienti dal proprio vivaio.
1- LISTA CALCIATORI TEMPORANEI
Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare di Campionato di Serie C (per brevità, infra: “Campionato”) possono utilizzare quelli presenti nella "lista calciatori temporanei" (per brevità, infra: " lista temporanei"), nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera. La lista temporanei deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro. La presentazione di lista temporanei non conforme alle disposizioni verrà, a tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste.
2- LISTA CALCIATORI PROFESSIONISTI
Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella "lista calciatori professionisti" (per brevità, infra: “lista prof”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 23 calciatori i cui status siano quelli di calciatori professionisti ex art. 28 NOIF o apprendisti in ambito professionistico (per brevità, infra: “apprendisti prof”) ex art. 33 bis NOIF. La lista prof deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro.
In deroga a quanto sopra i calciatori professionisti e gli apprendisti prof, nati successivamente al 1° Gennaio 2002 e provenienti dal settore giovanile del club,, potranno essere inseriti in numero illimitato nella “lista calciatori settore giovanile” e utilizzati dalla società nelle gare di Campionato, senza che gli stessi vengano computati tra i 23 calciatori.
Qualora, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, una società sottoscriva "primi contratti di calciatori professionisti" (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati già giovani di serie, questi ultimi potranno essere utilizzati nelle gare di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori.
I calciatori, titolari di un contratto di apprendistato, con la qualifica di giovani di serie ex art. 33 NOIF, potranno essere utilizzati nelle gare di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori. I calciatori, titolari di un contratto di apprendistato, con la qualifica di apprendisti prof, dovranno essere inseriti tra i 23 calciatori, salvo che non siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nella lista calciatori settore giovanile.
Le società che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, abbiano già depositato contratti con calciatori professionisti e apprendisti prof, per la stagione 2024/2025, in numero superiore al limite previsto, potranno, in deroga ed esclusivamente per tale stagione, inserire nella lista prof tutti i calciatori di cui ai predetti contratti già depositati. Resta inteso che, nell'ipotesi di inserimento in tale lista di nuovi calciatori professionisti ovvero di apprendisti prof con contratto depositato in data successiva alla pubblicazione del presente comunicato, la società non potrà usufruire della deroga e troverà applicazione la limitazione numerica.
La presentazione di lista prof non conforme alle disposizioni verrà, a tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste.
3- LISTA CALCIATORI SETTORE GIOVANILE
Ai fini del presente regolamento sono considerati provenienti dal proprio settore giovanile, i calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 2002 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per almeno due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Juniores Prov./Reg./Naz., Allievi Prov./Reg., Giovanissimi Prov./Reg. ed Esordienti. Ai fini della valutazione della prevalenza dell’attività svolta in una categoria giovanile rispetto a quella svolta in prima squadra, rileverà esclusivamente il numero di presenze del calciatore negli elenchi di gara relativi ad una o più delle suddette categorie giovanili, che dovrà essere, relativamente a ciascuna delle due stagioni sportive, maggiore rispetto al numero di presenze dello stesso negli elenchi di gara della prima squadra. Ai fini del computo delle due stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club senza che vi sia la necessità che lo stesso abbia disputato in tale club attività prevalente nelle categorie giovanili; il requisito del tesseramento con una società per una stagione sportiva si considera comunque soddisfatto a condizione che il periodo di tesseramento sia mantenuto continuativamente nell’annualità sportiva per un periodo non inferiore a 5 mesi.
Le società nelle gare di Campionato possono utilizzare i calciatori presenti nella "lista calciatori settore giovanile" (per brevità, infra: “lista settore giovanile”), nella quale dovranno essere inseriti almeno n. 4 calciatori provenienti dal proprio settore giovanile, indipendentemente dallo status (giovane di serie, apprendista prof o professionista) e senza alcun limite in ordine al numero massimo complessivo degli stessi. La lista settore giovanile deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro.
La presentazione di lista settore giovanile non conforme alle disposizioni, a tutti gli effetti, considerata come "mancato deposito" e darà luogo all'irrogazione delle sanzioni previste.
4- SANZIONI
La Lega, in caso di violazione di una o più disposizioni previste, disporrà, all’esito dell’istruttoria, le seguenti sanzioni secondo le procedure di cui in appresso: a) qualora la Lega rilevi il mancato deposito da parte di una società della lista temporanei e/o della lista prof e/o della lista settore giovanile (per brevità, infra: “Liste”) entro il termine perentorio della prima gara di Campionato e la società non adempia entro i 3 giorni successivi alla contestazione dell’addebito, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione della decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse, da distribuirsi in base al presente regolamento. Nel caso in cui il deposito venga successivamente effettuato, la società sarà riammessa alla ripartizione delle risorse del “minutaggio” a partire dalla prima gara di Campionato successiva al deposito, ferme restando le sanzioni accessorie di cui alla lettera e). In ogni caso, qualora il deposito venga effettuato tardivamente, la società dovrà altresì corrispondere una sanzione di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo; l’importo della penale sarà raddoppiato qualora il mancato deposito si riferisca alla lista settore giovanile;
b) nel caso in cui una società utilizzi:
• uno o più calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera, non inseriti nella lista temporanei,
• e/o uno o più calciatori professionisti o apprendisti prof non inseriti né nella lista prof né nella lista settore giovanile,
in una gara di Campionato e tale/i violazione/i avvenga/no entro l'ultima giornata del girone di andata, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione di € 10.000,00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato nella gara o frazione di essa;
c) nel caso di reiterazione di una o più violazioni di cui alla precedente lettera b) in una successiva gara di Campionato e tale/i violazione/i avvenga/no entro l'ultima giornata del girone di andata, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione di € 20.000,00 per ogni calciatore "fuori lista" utilizzato nella gara o frazione di essa;
d) nel caso in cui una società utilizzi:
• uno o più calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera, non inseriti nella lista temporanei,
• e/o uno o più calciatori professionisti o apprendisti prof non inseriti né nella lista prof né nella lista settore giovanile,
in una gara di Campionato e tale/i violazione/i avvenga/no per la terza volta in una gara del girone di andata, ovvero per la prima volta in una giornata del girone di ritorno o nel corso dei Play-Off e Play-Out del Campionato, la Lega, dopo aver concesso un termine di 5 giorni per eventuali difese, può irrogare la sanzione della decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse del “minutaggio” e un’ammenda di € 50.000,00 per ogni calciatore “fuori lista” utilizzato nella gara o frazione di essa;
e) le sanzioni previste ai punti b), c) e d) saranno cumulativamente irrogate anche nel caso di mancato deposito della lista prof e/o della lista temporanei; in tale ipotesi, infatti, tutti i calciatori professionisti e/o apprendisti prof che non siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nella lista settore giovanile, nonché i calciatori tesserati a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A o Serie B o da Federazione estera utilizzati in una gara di Campionato verranno considerati "fuori lista".
4.2 Il provvedimento di Lega è immediatamente esecutivo e, in caso di irrogazione di sanzione pecuniaria, la stessa sarà immediatamente iscritta a debito della società sportiva sulla rispettiva scheda conto campionato.
4.3 Gli importi di cui alle sanzioni economiche irrogate saranno di competenza della Lega Pro; l'esclusione di una società dalla ripartizione dei corrispettivi di cui all’art. 6 determinerà l'incremento della c.d. "quota minuto" a favore di tutte le altre società associate.
5- VARIAZIONI LISTE ED EFFICACIA
La lista prof e la lista temporanei possono essere variate solo durante i periodi di campagna trasferimenti previsti dalle disposizioni federali. Fanno eccezione le sole ipotesi disciplinate. Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori la lista settore giovanile può essere variata in qualsiasi momento, fermo restando il rispetto del limite in ordine al numero minimo di calciatori da mantenere in lista per tutta la durata della stagione sportiva.
5.2 Alla data di chiusura di ciascun periodo di campagna trasferimenti la lista prof e la lista temporanei diventano definitive e non più soggette a variazioni, salve le ipotesi previste ai successivi artt. 5.3 e 5.4 e, esclusivamente per la lista prof, quelle previste agli artt. 5.5 e 5.6, sino all'apertura del successivo periodo di campagna trasferimenti.
5.3 La lista prof e la lista temporanei incomplete possono essere integrate, sino al massimo numero consentito, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, esclusivamente a seguito del tesseramento di calciatori svincolati o dell'inserimento di calciatori già tesserati per la società ed inizialmente esclusi dalle predette liste.
5.4 Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista prof e nella lista temporanei un calciatore con cui sia intervenuta una risoluzione di contratto - consensuale o per inadempimento - con un altro calciatore già tesserato per la medesima società.
5.5 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella lista prof, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono sostituire in qualsiasi momento nella lista depositata un portiere con un altro portiere.
5.6 Esclusivamente con riferimento ai tesserati inseriti nella lista prof, nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori, le società possono eccezionalmente effettuare, nell'arco dell'intera stagione sportiva, due sostituzioni di calciatori inseriti nella lista depositata con altri calciatori, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti. Tale facoltà di sostituzione è consentita secondo le seguenti modalità: una sola sostituzione potrà essere effettuata durante il girone d’andata ed una sola sostituzione potrà essere effettuata durante il girone di ritorno (periodo quest’ultimo da ritenersi esteso alla fase di Play-Off e PlayOut).
5.7 Affinché le variazioni delle Liste, intervenute durante o fuori dai periodi di campagna trasferimento, abbiano efficacia, le stesse devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società e notificate alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della gara di Campionato a mezzo pec (segreteria-legapro@legalmail.it) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro. In difetto di notifica preliminare o di successiva consegna al delegato di Lega della predetta comunicazione, il calciatore inserito ed utilizzato in gara di Campionato verrà considerato "fuori lista".
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Commenti
daesterno
mercoledì 26 giugno 2024
Quindi quest'anno, stante così le cose, giocheremo in 8?
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