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Crotone, prosciolti i 6 tifosi soggetti a Daspo dopo il match con l'Ascoli

di Redazione Picenotime

mercoledì 01 marzo 2017

Ci sono importanti novità in merito al Daspo comminato a sei tifosi del Crotone dopo la partita giocata dalla squadra calabrese allo stadio "Del Duca" di Ascoli Piceno il 24 Ottobre 2015 nel contesto della nona giornata d'andata del campionato di Serie B. (CLICCA QUI PER L'ARTICOLO CHE RIPERCORRE LA VICENDA)

Il Tribunale di Ascoli, in composizione monocratica, all’esito dell’udienza del 27 Febbraio 2017 e previa ammissione del rito abbreviato, ha pronunciato, con motivazioni da depositare entro giorni sessanta, sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” nei confronti dei sei tifosi crotonesi imputati per la violazione dell’art. 6 bis, c. 2, L. 401/1989 e più precisamente per aver “abbandonato il posto loro assegnato all’interno della curva … superando indebitamente  le recinzioni di detto settore … aprendo un varco di emergenza … facendo accedere … nr. quindici supporters crotonesi privi di biglietto che stazionavano all’esterno dell’impianto”.

Giova precisare che i tifosi pitagorici oggi assolti, sono stati dapprima destinatari di provvedimento D.a.spo. da parte del Questore di Ascoli Piceno a seguito dei fatti avvenuti in data 24.10.2015 in occasione dell’incontro di calcio Ascoli-Crotone.

Più precisamente, i sei imputati venivano raggiunti nel febbraio del 2016 da provvedimento di d.a.spo. della durata:

- di anni 5 per Folino Pasquale di anni 32 e Piscitelli Giovanni di anni 33, difesi dagli avvocati Pierluigi Basile del foro di Cosenza e Lorenzo Contucci del foro di Roma;

- di anni 3 per S.R.E. difeso dall’avvocato Pulcini;

- di anni 1 per P.P. difeso dall’avvocato Marino; I.S. difeso dall’avvocato Sulla; S.G. difeso dall’avvocato Contucci.

In particolare, al Folino ed al Piscitelli veniva prescritto l’obbligo di presentazione alla P.G. della durata di anni 5 in occasione delle manifestazioni sportive in cui sarebbe stato impegnato il Crotone Calcio, mentre al S. R. E. il medesimo obbligo per la durata di anni 1.

Per questi ultimi si resta in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione per poi presentare al Questore di Ascoli Piceno istanza di revoca tanto del D.a.spo. quanto dell’obbligo di presentazione alla P.G.


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